Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1279/2026
"Rottamazione ter" - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Conseguenze.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.
Rv. 677734-01Rassegna di gennaio 2026, p. 116 ↗Art. 46 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza