Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1907/2025
In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.
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Rv. 673803-01Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza