Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

165 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

Pagina 4 di 4 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 165ª delle 165 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1907/2025

    Procedimento

    In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 673803-01Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1770/2025

    Procedimento

    In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 673817-01Rassegna di gennaio 2025, p. 145 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1666/2025

    Procedimento

    Art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 (c.d.

    Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni. In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

    Rv. 673625-01Rassegna di gennaio 2025, p. 143 ↗Art. 6 Statuto del contribuente · Art. 18 l. 241/1990Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1677/2025

    Procedimento

    La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 673582-01Rassegna di gennaio 2025, p. 142 ↗Art. 132 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1149/2025

    Procedimento

    Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Omessa pronuncia e decisione senza ritardo del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito.

    Rv. 673574-01Rassegna di gennaio 2025, p. 136 ↗Art. 47 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 936/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Decisioni

    L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto) › Cosa giudicata penale

    Rv. 673690-01Rassegna di gennaio 2025, p. 134 ↗Art. 21 Reati tributariDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 892/2025

    Procedimento

    Sgravio cartella di pagamento in esecuzione sentenza - Conseguenze - Giudizio sul diniego di autotutela - Esclusione - Fattispecie.

    Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ove non riguardi gli atti prodromici oppure il merito della pretesa impositiva, produce effetti limitatamente a tale cartella ed al relativo giudizio, mentre non ha alcun effetto sul diverso giudizio proposto dal contribuente avverso il diniego di annullamento in autotutela, nel corso del quale possono farsi valere solo vizi relativi al medesimo diniego e non alla pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in conseguenza del provvedimento di sgravio della cartella disposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche in relazione al diverso giudizio proposto avverso il diniego di autotutela proposto dal contribuente).

    Rv. 673689-01Rassegna di gennaio 2025, p. 134 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 768/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Termini per la proposizione

    Impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.

    In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

    Rv. 673825-01Rassegna di gennaio 2025, p. 128 ↗Art. 327 c.p.c. · Art. 38 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 789/2025

    Procedimento

    Generica inerzia delle parti - Estinzione del giudizio ex art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni del giudice non è riconducibile, in mancanza di specifica previsione in tal senso, all'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, dopo aver sospeso per pregiudizialità il giudizio avverso la cartella di pagamento, ne aveva dichiarato l'estinzione per inattività delle parti, ritenendo tardiva l'istanza di trattazione, senza avvedersi che il termine per la sua presentazione non era iniziato a decorrere, poiché il giudizio pregiudicante, avverso l'avviso di accertamento presupposto, non era stato ancora definito).

    Rv. 673700-01Rassegna di gennaio 2025, p. 129 ↗Art. 45 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 723/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello › Modalità per la proposizione

    Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Difformità tra atto notificato e atto depositato in giudizio - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, attesa la difformità tra l'atto notificato e quello depositato, nonostante le compiute difese articolate dal contribuente e l'assenza di controversia in ordine all'oggetto del gravame).

    Rv. 673815-01Rassegna di gennaio 2025, p. 127 ↗Art. 22 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 730/2025

    Procedimento

    Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Contenuto.

    In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".

    Rv. 673685-01Rassegna di gennaio 2025, p. 125 ↗Art. 56 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 585/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Notificazioni

    Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.

    Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

    Rv. 673679-01Rassegna di gennaio 2025, p. 122 ↗Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 694/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello

    Agenzia delle entrate - Atto di appello - Provenienza dall'Ufficio periferico ed idoneità ad esprimerne la volontà - Presunzione - Limiti.

    In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.

    Rv. 673684-01Rassegna di gennaio 2025, p. 120 ↗Art. 10 Disposizioni sul processo tributario · Art. 11 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 698/2025

    Dichiarazione congiunta dei coniugi - Avviso di accertamento - Definitività nei confronti di un coniuge - Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell'altro coniuge - Ammissibilità - Ragioni.

    In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, il co-dichiarante è legittimato ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al coniuge, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, in quanto deve essergli garantito il diritto di difesa in giudizio rispetto agli atti con cui l'erario faccia valere in executivis delle riprese fiscali fondate su atti impositivi notificati solo al coniuge e, in virtù del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei debitori solidali non ha effetto contro l'altro debitore solidale.

    Rv. 673822-01Rassegna di gennaio 2025, p. 123 ↗Art. 1306 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni.

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Rv. 673791-02Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 16 Disposizioni sul processo tributario e altri 3Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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