Art. 17 — Luogo delle comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/2003

    Questione inammissibile
    15 gennaio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, con riguardo alle comunicazioni e notificazioni da farsi alle parti del processo tributario, che, in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari. Infatti la questione sollevata è del tutto priva di rilevanza, in quanto non risultava dal piego raccomandato restituito la ragione della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto, sicché il giudice era tenuto a disporre che la comunicazione della fissazione dell'udienza fosse rinnovata secondo il principio emergente (artt. 161 e 291) dal codice di procedura civile, prima di valutare se la fattispecie fosse disciplinata dalla norma censurata.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 17 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2014 al 1 gennaio 2016. 39 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. tolto: 3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art17 · fonte del testo

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