Accertamento imposte sui redditi

Art. 43 — Termine per l'accertamento

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 140151 152 Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 140 ((Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.)) Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. 150 153 160 179 183

Gli interventi su questo articolo(16)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140

49

Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni".

L. 27 dicembre 2002, n. 289

80

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno".

79

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni".

L. 18 aprile 2005, n. 62

88

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1".

104

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12 comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati".

112

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici: [...] e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: [...] b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive".

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

134

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di decadenza di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto di un anno. Tale riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

137

con decorrenza dal 31 dicembre 2015

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187, ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

140

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni".

150

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo".

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

151

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto". La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 916) che che la presente modifica si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96

152

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 917, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che a sua volta modifica l'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".

153

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".

D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49

160

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

179

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143

183

Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 14) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025".

Testo in vigore dal 13 giugno 2025 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16726/2026

    28 maggio 2026

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto, dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per i casi di rilevanza penale dell'illecito tributario, è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l'inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procedere penalmente, in esito a una positiva delibazione di esistenza degli estremi di reato, restando a tal fine del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale scaturente dalla predetta denuncia, sicché permane anche ove questo si concluda con l'archiviazione.

    Art. 43

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12373/2026

    3 maggio 2026

    In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.

    Art. 43 · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9395/2026

    14 aprile 2026

    In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.

    Art. 43 · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 103 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1284/2026

    21 gennaio 2026

    In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

    Art. 43 · Art. 10-quater Statuto del contribuente · Art. 10-quinquies Statuto del contribuente · Art. 2 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 141/2003

    Questione inammissibile
    24 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.

    Art. 97 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/1994

    Questione inammissibile
    8 giugno 1994

    È manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalità dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilità del relativo maggior termine (sei anni, anziché cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1973

1973oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 13 giugno 2025 — 1 gennaio 2027per un anno
  3. 9 ottobre 2024 — 13 giugno 2025per 8 mesi
  4. 14 luglio 2024 — 9 ottobre 2024per 3 mesi
  5. 16 maggio 2024 — 14 luglio 2024per un mese
  6. 25 giugno 2020 — 16 maggio 2024per 4 anni
  7. 19 dicembre 2018 — 25 giugno 2020per un anno
  8. 12 agosto 2018 — 19 dicembre 2018per 4 mesi
  9. 1 gennaio 2018 — 12 agosto 2018per 7 mesi
  10. 6 dicembre 2017 — 1 gennaio 2018per 26 giorni
  11. 1 gennaio 2016 — 6 dicembre 2017per un anno
  12. 28 novembre 2015 — 1 gennaio 2016per un mese
  13. 2 settembre 2015 — 28 novembre 2015per 3 mesi
  14. 28 dicembre 2011 — 2 settembre 2015per 4 anni
  15. 28 febbraio 2010 — 28 dicembre 2011per un anno
  16. 12 agosto 2006 — 28 febbraio 2010per 4 anni
  17. 12 maggio 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  18. 23 febbraio 2003 — 12 maggio 2005per 2 anni
  19. 1 gennaio 2003 — 23 febbraio 2003per un mese
  20. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 2003per 5 anni
  21. 30 maggio 1997 — 12 agosto 1997per 2 mesi
  22. 16 ottobre 1973 — 30 maggio 1997testo originarioper 24 anni

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2024 al 13 giugno 2025. 111 parole aggiunte.

… del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. aggiunto: Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43 · fonte del testo

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