Art. 59 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:

  • a)attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
  • b)manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;
  • c)omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;
  • d)non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;
  • e)negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ((da 500 euro a 3.000 euro.))

Testo vigente dal 29 aprile 2012

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 59, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22916/2025

    8 agosto 2025

    In tema di accise sull'energia elettrica, l'atto sanzionatorio, di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, dev'essere notificato, ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; la prova della tempestività della notifica può essere fornita dall'Amministrazione attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate, munita di timbro datario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell'atto sanzionatorio, in quanto l'interesse del notificante a non vedersi imputare le conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi (l'Ufficio postale), che intervengano nella fase di trasmissione dell'atto, va bilanciato con quello del destinatario (il contribuente sanzionato) a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti di difesa, che possono essere compiutamente fatti valere solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

    Art. 59 · Art. 20 Sanzioni tributarie

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 399 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22658/2025

    5 agosto 2025

    In tema di accise, nell'ipotesi di alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell'energia elettrica mediante allaccio abusivo di un cavo a monte dello stesso, la condotta del titolare dell'utenza rifornita è sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, per l'inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell'utenza di cui è intestatario.

    Art. 59

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 394 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17575/2025

    30 giugno 2025

    In tema di sanzioni amministrative per fraudolenta sottrazione di energia elettrica all'imposta di consumo, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - applicabile in mancanza di una disciplina specifica - deve essere individuato, ex art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, con riferimento alla "scoperta del fatto illecito" da parte dell'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando il ritardo con il quale l'Enel abbia comunicato la violazione accertata, potendo l'Amministrazione rispondere solo della propria inerzia, in ragione del rapporto, di natura tributaria, che essa intrattiene direttamente con il contribuente e che va tenuto distinto da quello, di natura contrattuale, tra fornitore e consumatore.

    Art. 59 · Art. 20 Sanzioni tributarie · Art. 57 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Rassegna di giugno 2025, p. 190 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8729/2025

    2 aprile 2025

    Le sanzioni previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 hanno natura amministrativa e assolvono a una funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, che consiste nella sottrazione del consumo all'imposta, mentre non perseguono finalità punitive, in quanto producono effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, anche se questo non è l'autore del prelievo abusivo.

    Art. 59

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 311 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 29 aprile 2012. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tolto: 258 euro a 1549 aggiunto: 500 euro a 3.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art59 · fonte del testo

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