Disposizioni sul processo tributario

Art. 53 — Forma dell'appello

Il ricorso in appello contiene l'indicazione della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 53, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12022/2026

    30 aprile 2026

    Nel processo tributario, la mera richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado, formulata dall'appellato solo nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, in difetto di qualsiasi argomentazione svolta nell'atto al fine di censurare la compensazione disposta dal primo giudice, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi, fissato dall'art. 53, comma 1, del medesimo decreto.

    Art. 53 · Art. 54 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2393/2026

    4 febbraio 2026

    Nel processo tributario, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello - quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici -, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, da parte del contribuente, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero, da parte dell'amministrazione finanziaria, della legittimità dell'accertamento (purché la contestazione investa la decisione nella sua interezza), e comunque quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame, le ragioni di censura risultino - sia pure implicitamente - ricavabili in termini inequivoci.

    Art. 53

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34337/2025

    28 dicembre 2025

    La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.

    Art. 53 · Art. 395 c.p.c. · Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 22 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28376/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.

    Art. 53 · Art. 22 Disposizioni sul processo tributario

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 121/2016

    Questione infondata
    30 maggio 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. n. 203 del 2005), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, che prevede, l'inammissibilità dell'appello - nell'ipotesi in cui la sua notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario - nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, infatti, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Tale precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. L'onere imposto dalla disciplina de qua , di per sé non eccessivamente gravoso, è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che potrebbe verificarsi qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, tenuto invece per legge (art. 123 disp. att. c.p.c.) a dare avviso scritto dell'impugnazione alla segreteria della commissione a quo ; esso dunque svolge una ragionevole funzione deterrente, per indurre cioè l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso. Né la disciplina censurata è irragionevole sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento tra la notifica prevista per la pubblica amministrazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, e quella effettuata direttamente dalla parte, attesa la differente natura delle parti (amministrazione finanziaria e contribuente) e la diversità della relativa disciplina. Sulla conformità a Costituzione delle norme impugnate, v. le citate sentenze nn. 321/2009 e 17/2011, e la citata ordinanza n. 43/2010. Nel senso che l'onere di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o messi speciali è giustificato dalla ratio di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, v. la citata sentenza n. 321/2009 e la citata ordinanza n. 43/2010. Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2016, 23/2015 e 157/2014. Sulla lesione del diritto di difesa ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, v. le citate sentenze nn. 44/2016 23/2015, 243/2014, 157/2014 e 335/2004. Sulle ragioni che giustificano il differente trattamento tra la notifica dell'appello effettuata dalla pubblica amministrazione e quella effettuata dal privato, v. le citate sentenze nn. 17/2011 e 321/2009, nonché le citate ordinanze nn. 141/2011 e 43/2010. Sulla ratio della disciplina impugnata, che è quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza, v. la citata sentenza n. 17/ 2011.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 141/2011

    Questione infondata
    15 aprile 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». L'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell'appello non avvenga per il tramite dell'ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992); né è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), adotta la notifica diretta, di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dato che la facoltà di notificare l'appello "direttamente", ai sensi della disposizione ora citata, costituisce una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche all'indicato fine di soddisfare l'esigenza di rendere la segreteria del giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell'impugnazione notificata con tali modalità. Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene. In senso analogo, v. citate sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009; ordinanza n. 43/2010. In tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, v. citate sentenze n. 17/2011; n. 229 e n. 50/2010; n. 221/2008; ordinanze n. 43/2010, n. 134/2009, n. 67/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 17/2011

    Questione infondata
    20 gennaio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione in quanto il rimettente ha omesso di indicare i motivi in ordine alla violazione dell'indicato parametro.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2014 al 16 settembre 2022. 5 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Il ricorso in appello contiene l'indicazione della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' … 2014, N. 175. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della tolto: commissione tributaria regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art53 · fonte del testo

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