Disposizioni sul processo tributario

Art. 4 — Competenza per territorio

Le ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 47 Le ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)), che hanno sede nella loro circoscrizione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 44 (in G.U. 1ª s.s. 9/3/2016, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente", e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore".

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/2016

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 2016

    Non è fondata, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), impugnato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Infatti, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale, di converso, attiene evidentemente la norma processuale censurata. Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto ovvero le asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità, v. la citata ordinanza n. 66/2014 e la citata sentenza n. 216/2013.

    Art. 4 Disposizioni sul processo tributario · Art. 6 Delega al Governo · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2016 al 16 settembre 2022. 12 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Le tolto: commissioni tributarie provinciali aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti … cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la tolto: commissione tributaria provinciale aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le tolto: commissioni tributarie regionali aggiunto: corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle tolto: commissioni tributarie provinciali aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art4 · fonte del testo

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