Art. 68 cura italia — Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

  • a)entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
  • b)entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
  • c)entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
  • a)di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
  • b)di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 68 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34336/2025

    28 dicembre 2025

    In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.

    Art. 68 cura italia · Art. 3 Statuto del contribuente

    Rassegna di dicembre 2025, p. 208 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 1 gennaio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 29 marzo 2022 — 1 gennaio 2023per 9 mesi
  3. 21 dicembre 2021 — 29 marzo 2022per 3 mesi
  4. 22 ottobre 2021 — 21 dicembre 2021per 2 mesi
  5. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  6. 30 giugno 2021 — 25 luglio 2021per 25 giorni
  7. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  8. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  9. 2 marzo 2021 — 23 marzo 2021per 21 giorni
  10. 31 gennaio 2021 — 2 marzo 2021per un mese
  11. 15 gennaio 2021 — 31 gennaio 2021per 16 giorni
  12. 25 dicembre 2020 — 15 gennaio 2021per 21 giorni
  13. 4 dicembre 2020 — 25 dicembre 2020per 21 giorni
  14. 30 novembre 2020 — 4 dicembre 2020per 4 giorni
  15. 21 ottobre 2020 — 30 novembre 2020per un mese
  16. 15 agosto 2020 — 21 ottobre 2020per 2 mesi
  17. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  18. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  19. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2022 al 1 gennaio 2023. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive. tolto: 3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai …

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022aggiunto: . Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si … dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. tolto: In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68 · fonte del testo

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