Art. 22 — Costituzione in giudizio del ricorrente

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. 16 L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. 16 In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente. 49 Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

16

La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 520 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2, "nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale".

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 520/2002

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Confermando, infatti, l’esigenza – rilevante anche sul piano costituzionale ed espressa, dallo stesso legislatore, proprio con riferimento al processo tributario – di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (così, da ultimo, la sentenza n. 189 del 2000) e considerando in via generale, sulla base di giurisprudenza di legittimità, il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo – rispetto alla quale ragionevolmente, in mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna –, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma consistente nella presentazione 'brevi manù. L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale a questi fini non sarebbe, peraltro, in linea con l’ammissibilità di questo per le comunicazioni e le notifiche specie della parte pubblica, quando l’intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di atti e documenti. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative “che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata”, citata la sentenza n. 113/1963. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative che impongano “oneri…o modalità tali da rendere…estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa e lo svolgimento di attività processuale”, menzionate le sentenze n. 63/1977; n. 47/1964 e n. 214/1974.

    Art. 22 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 273/2019

    Questione infondata
    13 dicembre 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.

    Art. 22 Disposizioni sul processo tributario · Art. 27 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/2005

    Questione inammissibile
    15 dicembre 2005

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).

    Art. 22 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 101 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2011 al 16 settembre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari