Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 49, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2014

    Questione infondata
    13 febbraio 2014

    È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (quest'ultima quale norma interposta all'art. 10 Cost.), per asserita esclusione dell'applicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. alla sentenza tributaria di appello e, quindi, della possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, nel caso in cui dalla sua esecuzione possa derivare un «grave ed irreparabile danno». Questione analoga è stata, infatti, dichiarata non fondata sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata». Inoltre, risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». - Vedi le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010; ordinanza n. 254/2012.

    Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/2012

    Questione infondata
    15 novembre 2012

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in quanto detta questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato un'interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati e cioè con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo [...]» e della Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2012, che ha dichiarato non fondata questione analoga all'odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall'organo di nomofilachia.

    Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/2012

    Questione inammissibile
    11 luglio 2012

    È manifestamente inammissibile - per difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, per mancata motivazione circa la rilevanza e per insufficiente descrizione della fattispecie - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 cod. proc. civ. al processo tributario. Infatti, il rimettente si limita ad affermare che la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata in relazione ai principi consacrati nei parametri evocati, senza svolgere altre considerazioni; inoltre, non permette di valutare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata nel giudizio cautelare a quo ; infine, non afferma che la contribuente ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione (dimostrazione richiesta quale condizione per la decisione sull'istanza cautelare), né attesta di aver accertato la tempestività dell'impugnazione. - Per l'interpretazione conforme a Costituzione del censurato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, v. le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010.

    Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Alle impugnazioni delle sentenze delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile,tolto: ... e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art49 · fonte del testo

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