Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 17-bis, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2014

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 2014

    Sono inammissibili, per carente descrizione della fattispecie ovvero per difetto di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013) che ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. In particolare, le carenze nella descrizione delle fattispecie sottoposte al vaglio dei rimettenti - non superabili attraverso l'esame dei fascicoli dei giudizi principali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determinano l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.

    Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 38/2017

    Questione infondata
    15 febbraio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alla sostituzione di esso ad opera dell'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto sanzionava l'omessa presentazione del previo reclamo tributario con l'inammissibilità del ricorso al giudice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza n. 98 del 2014, accogliendo analoghe questioni, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, sicché la questione risulta ormai priva di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 98 del 2014; ordinanza n. 208 del 2016 ).

    Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 176/2014

    Questione inammissibile
    13 giugno 2014

    È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 611, lett. a ), numero 1), della legge n. 147 del 2013), in relazione all'art. 14 dello stesso d.lgs. - che detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nel processo tributario -, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa. Infatti, il giudice rimettente non indica il valore della controversia promossa dai soci, non precisa i presupposti che sarebbero alla base del necessario litisconsorzio né chiarisce se i suddetti soci abbiano effettivamente presentato il reclamo, impedendo, quindi, di compiere il necessario controllo in ordine all'applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio principale e all'effettiva ricorrenza delle lesioni denunciate.

    Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024. 616 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art17bis · fonte del testo

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