Art. 17-bis — Il reclamo e la mediazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Abrogato dal 4 gennaio 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Abrogato dal 4 gennaio 2024
5 pronunce che riguardano l’art. 17-bis, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di delega di firma, il limite di valore cui è ancorata la validità della delega, la cui violazione comporta la nullità dell'accertamento ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di IVA, va determinato, anche alla luce dell'art. 12, commi 2 e 4-bis e dell'abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di calcolo del valore della controversia, con riguardo al solo importo delle imposte oggetto di recupero, senza considerare sanzioni e accessori, salvo che l'atto riguardi esclusivamente sanzioni, nel qual caso il limite va calcolato sul loro ammontare.
Art. 17-bis · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 12 Disposizioni sul processo tributario
In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre la conclusione del procedimento mediante accordo transattivo preclude all'amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela, volto all'emanazione di nuovi avvisi o accertamenti sulle medesime questioni già oggetto dell'accordo - integrando detto comportamento un uso distorto del potere e una violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove il procedimento venga definito mediante autonomo annullamento in autotutela, adottato a seguito dell'iniziativa del contribuente, deve ritenersi consentito un nuovo esercizio del potere provvedimentale, non determinandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti, né un affidamento qualificato sulla definitività dell'assetto impositivo.
Art. 17-bis
Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso.
Art. 17-bis · Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 59 Disposizioni sul processo tributario
In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione.
Art. 17-bis
La sentenza con cui il giudice di primo grado accoglie il ricorso in conformità alla proposta di mediazione, formulata dal contribuente ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente, ma non accettata dall'Ufficio, non preclude la proposizione dell'appello, da parte del medesimo contribuente, per ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla sua proposta di mediazione, salvo che non abbia limitato la propria doglianza nel ricorso-reclamo originario negli stessi termini di cui a tale proposta.
Art. 17-bis · Art. 39 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono inammissibili, per carente descrizione della fattispecie ovvero per difetto di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013) che ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. In particolare, le carenze nella descrizione delle fattispecie sottoposte al vaglio dei rimettenti - non superabili attraverso l'esame dei fascicoli dei giudizi principali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determinano l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.
Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alla sostituzione di esso ad opera dell'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto sanzionava l'omessa presentazione del previo reclamo tributario con l'inammissibilità del ricorso al giudice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza n. 98 del 2014, accogliendo analoghe questioni, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, sicché la questione risulta ormai priva di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 98 del 2014; ordinanza n. 208 del 2016 ).
Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.
È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 611, lett. a ), numero 1), della legge n. 147 del 2013), in relazione all'art. 14 dello stesso d.lgs. - che detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nel processo tributario -, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa. Infatti, il giudice rimettente non indica il valore della controversia promossa dai soci, non precisa i presupposti che sarebbero alla base del necessario litisconsorzio né chiarisce se i suddetti soci abbiano effettivamente presentato il reclamo, impedendo, quindi, di compiere il necessario controllo in ordine all'applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio principale e all'effettiva ricorrenza delle lesioni denunciate.
Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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9 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024. 616 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art17bis · fonte del testo
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