Art. 60-bis d.P.R. 633/1972 — Solidarietà nel pagamento dell'imposta

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta. ((3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione))

Testo vigente dal 1 gennaio 2008 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 60-bis d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9803/2026

    16 aprile 2026

    In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 10 luglio 2025, in causa C-276/24, Konreo v.o.s., il rimedio dell'indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 concorre e si cumula con il diverso ed autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l'IVA non versata dal cedente, di cui all'art. 60-bis del medesimo decreto, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, trattandosi di due rimedi distinti che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell'imposta afferente all'utilizzazione di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall'altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.

    Art. 60-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 397 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8487/2026

    5 aprile 2026

    In tema di comunicazione di debito solidale di cui all'art.60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto anche dell'interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l'operazione di evasione fiscale, contestata come soggettivamente inesistente, abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel d.m. 22 dicembre 2005, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere tanto al recupero per l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente, quanto al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, ove ne sussistano i presupposti, e all'applicazione della solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario per l'imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.

    Art. 60-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 1292 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 382 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31530/2025

    3 dicembre 2025

    La comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria, dopo avere previamente notificato al contribuente, quale obbligato in solido, l'invito ad adempiere previsto dall'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e aver ritenuto insussistenti le giustificazioni addotte, lo informa della successiva iscrizione a ruolo per l'Iva non versata dal cedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura meramente informativa e non provvedimentale, poiché non incide autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, né integra la prima comunicazione di un atto lesivo, quando l'invito ad adempiere sia stato già formalmente comunicato.

    Art. 60-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di dicembre 2025, p. 165 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2008. 1 parola tolta, 115 parole aggiunte.

… adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. tolto: 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il … disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'impostaaggiunto: . 3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art60bis · fonte del testo

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