Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 31 gennaio 2025 al 25 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026

    Irpef - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia dalla l. n. 459 del 1992 - Applicabilità anche in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi in Italia o di omessa indicazione in Italia del reddito prodotto all'estero - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

    Rv. 677963-01Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 169 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12908/2026

    Detrazione per imposte estere ex art. 165 del TUIR - Credito di imposta - Dichiarazione annuale - Condizione - Fondamento.

    Ai fini della detraibilità delle imposte assolte all'estero, ai sensi dell'art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986, la presentazione della dichiarazione e l'indicazione al suo interno dei redditi prodotti all'estero e, quindi, del credito d'imposta maturato, è condizione essenziale per la fruizione della detrazione, senza che rilevi che il contribuente vi sia o meno obbligato.

    Rv. 678875-01Rassegna di maggio 2026, p. 225 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1651/2026

    Credito per le imposte pagate all'estero - Mancata indicazione del credito stesso nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di imposte sui redditi prodotti all'estero, il contribuente può recuperare il credito per le imposte pagate all'estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nell'apposito quadro del modello dichiarativo per le annualità di competenza, atteso che l'art. 165 TUIR non prevede, a differenza del previgente art. 15 del TUIR, alcuna decadenza per tale ipotesi e che, in ogni caso, la negazione del credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe nella violazione di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall'Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 677736-01Rassegna di gennaio 2026, p. 125 ↗Art. 165 t.u.i.r. · Art. 117 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22628/2025

    Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità locale ex art. 29 della Convezione italo-svizzera - Sufficienza - Fondamento.

    In tema di imposte sul reddito, ai fini dell'operatività del divieto di doppia imposizione e, in particolare, per beneficiare del diritto al rimborso di cui all'art. 29 della Convenzione Italia- Svizzera, è sufficiente che il contribuente, percettore di trattamento pensionistico erogato dall'INPS, produca il certificato fiscale di residenza in Svizzera, comprovante l'assoggettamento a tassazione in quello Stato, non essendo necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in territorio elvetico.

    Rv. 675499-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 395 ↗Art. 43 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22419/2025

    In tema di ritenute sugli interessi da operarsi ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la nozione di "banca corrispondente", incaricata della collocazione nel mercato delle quote di fondi comuni di investimento esteri, non coincide necessariamente con quella di "soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi".

    Rv. 676146-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 392 ↗Art. 26 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22217/2025

    Convenzioni per il contrasto alle doppie imposizioni - Nazionalità del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve esserlo nuovamente in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e addizionali applicate dall'Erario italiano a carico di una contribuente che, nell'anno 2014, aveva lavorato per più di 183 giorni presso la sede francese di una società italiana, versando le relative imposte).

    Rv. 676122-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 389 ↗Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2 t.u.i.r. · Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16699/2025

    Doppia imposizione internazionale – Convenzione Italia–Svizzera del 9 marzo 1976 – Applicabilità della detrazione anche per omessa presentazione della dichiarazione o omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata - Art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986 – Contrasto tra norma internazionale pattizia favorevole al contribuente e norma interna – Preminenza norma internazionale – Art. 117, comma 1, Cost. - Artt. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 169 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.

    Rv. 675148-01Rassegna di giugno 2025, p. 183 ↗Art. 165 t.u.i.r. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 169 t.u.i.r. · Art. 117 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11085/2025

    Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione rilasciata dall’autorità fiscale locale ex art. 29 della convezione italo-Svizzera - Sufficienza ai fini della prova della residenza in Svizzera - Fondamento.

    In tema di divieto di doppia imposizione, ai fini della prova dell'assoggettamento alla fiscalità svizzera del trattamento pensionistico corrisposto dall'Inps a cittadino italiano residente in Svizzera, indipendentemente dalla concreta tassazione dei redditi in detto Stato, la certificazione proveniente dall'autorità fiscale locale (nella specie Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano e del Canton Ticino) costituisce documento idoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978), dovendo essere intesa la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente nel senso del potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza.

    Rv. 674966-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 350 ↗Art. 43 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10388/2025

    Divieto di doppie imposizioni - Contribuente fiscalmente residente in Italia con disponibilità finanziarie su conto corrente estero - Euroritenuta pagata sui relativi interessi - Diritto al rimborso - Mancato adempimento agli obblighi dichiarativi ex art. 165 T.U.I.R. - Irrilevanza - Condizioni e limiti - Adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

    In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sugli interessi prodotti da disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del TUIR, purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente.

    Rv. 674949-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 337 ↗Art. 165 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2286/2025

    Divieto di doppie imposizioni - Convenzione Italia-USA - Art.14 della l. n. 20 del 2009 - Redditi della persona fisica che esercita la libera professione - Base fissa - Nozione - Stabile organizzazione - Differenze.

    In tema di divieto di doppie imposizioni, la nozione di "base fissa", utilizzata dall'art. 14 della Convenzione Italia-USA, ratificata con la l. n. 20 del 2009, per ancorare la tassazione dei redditi della persona fisica che esercita la libera professione nello Stato contraente diverso da quello di residenza, si differenzia dalla nozione di "stabile organizzazione", utilizzata dall'art. 5 della citata Convenzione per la tassazione delle imprese, poiché per la prima è sufficiente la permanenza dell'attività in un luogo fisico in cui essa sia svolta in modo continuativo e non occasionale, a prescindere che esso appartenga al libero professionista o meno.

    Rv. 673826-02Rassegna di gennaio 2025, p. 154 ↗Art. 165 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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