Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026
Irpef - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia dalla l. n. 459 del 1992 - Applicabilità anche in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi in Italia o di omessa indicazione in Italia del reddito prodotto all'estero - Sussistenza - Fondamento.
In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.
Rv. 677963-01Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 169 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza