Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 9 — Contributo unificato

E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, ((...)) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)), secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10. ((1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.)) 27

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

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Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Testo vigente dal 17 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30704/2025

    21 novembre 2025

    In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

    Art. 9 · Art. 92 c.p.c. · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21730/2025

    28 luglio 2025

    L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

    Art. 9 · Art. 351 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13145/2025

    17 maggio 2025

    La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.

    Art. 9 · Art. 10 c.p.c. · Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    3 aprile 2025

    Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

    Art. 9 · Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/2011

    Questione inammissibile
    20 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dall'art. 2, comma 212, lett. a ) e b ), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto assoggettano i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo e delle spese forfetizzate. La questione è stata sollevata d'ufficio, nonostante l'avvenuto spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente. Pertanto, poiché le norme censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal ricorrente, l'asserito vulnus agli invocati principi costituzionali sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 17 luglio 2011. 1 parola tolta, 100 parole aggiunte.

E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione,aggiunto: ... nel processo amministrativo e nel processo tolto: amministrativo aggiunto: tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10aggiunto: . 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art9 · fonte del testo

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