Art. 138 c.p.c. — Notificazione in mani proprie

[1]L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

[2]Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 138 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2011

    Questione infondata
    13 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; nel giudizio a quo , infatti, la notificazione non è avvenuta a mani proprie, bensì a mani della figlia dell'effettivo destinatario, sicché la disposizione censurata non è applicabile nella fattispecie.

    Art. 138 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 139 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 132/2004

    Questione infondata
    28 aprile 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 138 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionano al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest’ultimo effettua nelle mani del destinatario. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (…) al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. - V. sentenze citate nn. 477/2002; 28 e 97/2004.

    Art. 138 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 641 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004. 5 parole tolte, 16 parole aggiunte.

L'ufficiale giudiziario tolto: puo' sempre eseguire la notificazione aggiunto: esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatarioaggiunto: , presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art138 · fonte del testo

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