Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)). L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 marzo 2007

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24457/2025

    3 settembre 2025

    La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, prevista dall'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990, costituisce requisito di proponibilità in sede giudiziale dell'impugnazione dell'atto di diniego del rimborso medesimo, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, e non già circostanza impeditiva del diritto al rimborso, tale da ampliare l'accertamento dei fatti contestati idonei a paralizzare la pretesa del contribuente e, quindi, suscettibile di integrare una nuova deduzione.

    Art. 29

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24470/2025

    3 settembre 2025

    In tema di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, l'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990 - secondo cui l'obbligo di comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate sorge quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito imponibile - va interpretato, in applicazione del principio di derivazione del reddito fiscale da quello contabile, nel senso che il costo o l'onere fiscale deve risultare dal conto economico di bilancio (il quale espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la rappresentazione dei costi, degli oneri, dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nell'esercizio), non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini della relativa deducibilità, l'iscrizione della relativa posta nel solo stato patrimoniale.

    Art. 29

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 444/1991

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990) · Art. 91 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1991 al 4 marzo 2007. 13 parole aggiunte.

… rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggettiaggiunto: , circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art29 · fonte del testo

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