Disposizioni sul processo tributario

Art. 39 — Sospensione del processo

Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. La ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:

  • a)su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
  • b)su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017. 48
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49

48

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 39, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16467/2026

    27 maggio 2026

    In tema di esecuzione esattoriale, l'effetto sospensivo derivante dall'accoglimento da parte del giudice tributario dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere surrettiziamente raggiunto attraverso l'applicazione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del medesimo decreto, ratione temporis vigente, trattandosi, quest'ultimo, di istituto preposto al diverso effetto di regolare il tempestivo accertamento su una questione pregiudiziale in materia di stato o capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    Art. 39 · Art. 47 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 33607/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di giudizio tributario, la questione relativa all'individuazione dell'esatto luogo in cui il contribuente abbia fissato la sua abitazione principale e/o residenza non integra una controversia sullo "stato", rilevante ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della sospensione del processo.

    Art. 39 · Art. 295 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 29900/2025

    12 novembre 2025

    L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

    Art. 39 · Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11535/2025

    2 maggio 2025

    In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

    Art. 39 · Art. 221 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 355 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 335/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus , posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per genericità del petitum v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 91/2010, n. 269/2009, n. 243/2009, n. 187/2009 e n. 155/2009. Sull'inammissibilità delle questioni per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze n. 58/2010 e n. 266/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 330/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi ed apprezzabili profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte in occasione di precedenti decisioni, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede ne' <<la sospensione necessaria per pregiudizialità>>, ne' la <<sospensione su istanza delle parti>> del processo tributario. - V. la sentenza n. 31/1998 e l'ordinanza n. 8/1999. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 296 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    Manifesta infondatezza della questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 31 del 1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2020 al 16 settembre 2022. 6 parole tolte, 78 parole aggiunte in 2 capoversi.

… capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. La tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. tolto: 1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei seguenti casi:

aggiunto: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art39 · fonte del testo

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