Sanzioni tributarie

Art. 20 — Decadenza e prescrizione

L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 1 4 23 24 Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine e' prorogato di un anno. 1 Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. 11 12 18

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99

4

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente."

11

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-ter) che "Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati".

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

12

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione".

18

con decorrenza dal 31 dicembre 2015

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187, ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016".

23

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo".

24

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".

Testo vigente dal 19 dicembre 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11824/2026

    29 aprile 2026

    Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie - indipendentemente dal fatto che siano state comminate contestualmente all'atto impositivo - è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva.

    Art. 20 · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34129/2025

    25 dicembre 2025

    Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.

    Art. 20 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33084/2025

    18 dicembre 2025

    La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

    Art. 20 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22916/2025

    8 agosto 2025

    In tema di accise sull'energia elettrica, l'atto sanzionatorio, di cui all'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, dev'essere notificato, ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; la prova della tempestività della notifica può essere fornita dall'Amministrazione attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate, munita di timbro datario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell'atto sanzionatorio, in quanto l'interesse del notificante a non vedersi imputare le conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi (l'Ufficio postale), che intervengano nella fase di trasmissione dell'atto, va bilanciato con quello del destinatario (il contribuente sanzionato) a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti di difesa, che possono essere compiutamente fatti valere solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

    Art. 20 · Art. 59 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2017 al 19 dicembre 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20 · fonte del testo

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