Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Trasformazione, fusione e scissione di societa'
[2](articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 del codice civile. 2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
