Disposizioni sul processo tributario

Art. 46 — Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)), con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28. ((3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13241/2026

    7 maggio 2026

    In tema di processo tributario, la cessazione della materia del contendere non preclude l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dovendo il giudice verificare, come se dovesse decidere il merito della controversia, la fondatezza delle ragioni del contribuente e l'eventuale illegittimità originaria dell'atto impugnato o la sussistenza di un comportamento colposo dell'Amministrazione; ne consegue che la compensazione delle spese è consentita soltanto quando l'estinzione del giudizio deriva da una sopravvenienza non imputabile all'Ufficio, all'esito di un accertamento concreto circa l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione finanziaria.

    Art. 46 · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8431/2026

    3 aprile 2026

    In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.

    Art. 46 · Art. 132 c.p.c. · Art. 276 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1279/2026

    20 gennaio 2026

    In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il mancato pagamento di parte delle rate rileva solo sul piano della riscossione e non della prosecuzione del giudizio, perché con il pagamento della prima rata, salvo il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si perfeziona la definizione e si determina l'estinzione del giudizio; il provvedimento di estinzione, peraltro, quale statuizione meramente processuale, è inidoneo ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitando la sua efficacia al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in presenza di un nuovo "accordo" sulle modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria, che, in assenza dell'integrale pagamento, non estingue anche il debito tributario.

    Art. 46

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20345/2025

    21 luglio 2025

    Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

    Art. 46 · Art. 391 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/2005

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. La compensazione 'ope legis' delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore. - Sentenze citate nn. 53/1998, 465/2000, 265 e 77/1999, 368/1998; ordinanza n. 68/2005.

    Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/2005

    Questione inammissibile
    29 gennaio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1, «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La pronuncia di incostituzionalità nei termini prospettati determinerebbe, infatti, una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria: l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento della questione rende quest’ultima improponibile.

    Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 75 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 303/2002

    Questione infondata
    28 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione. - Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 75 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2005 al 1 gennaio 2016. 20 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere e' dichiaratatolto: , salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge,aggiunto: ..., con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28. tolto: Le aggiunto: 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto tolto: a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipatetolto: , salvo diverse disposizioni di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art46 · fonte del testo

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