Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20796/2025
Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Sanzione conseguente all’emanazione di un avviso di accertamento non recante la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Applicabilità all’atto di irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.
In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
Rv. 675203-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 376 ↗Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 42 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza