Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

165 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 150ª delle 165 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20796/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Atto di appello

    Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Sanzione conseguente all’emanazione di un avviso di accertamento non recante la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Applicabilità all’atto di irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.

    In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

    Rv. 675203-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 376 ↗Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 42 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20750/2025

    Procedimento

    Annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela - Liquidazione delle spese - Criteri - Individuazione.

    In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione.

    Rv. 675399-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 372 ↗Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 20476/2025

    In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675406-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 371 ↗Art. 50 Riscossione imposte sul reddito · Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19636/2025

    Procedimento

    Giudizio avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di una società di fatto - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità assoluta.

    La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Rv. 676080-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 359 ↗Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2251 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19741/2025

    Nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 676114-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 360 ↗Art. 295 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 5 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19741/2025

    Procedimento

    Accertamento tributario nei confronti di società di persone - Separata impugnazione, da parte soci, degli accertamenti sociale e individuali - Pregiudizialità del primo rispetto ai secondi - Esclusione - Litisconsorzio necessario tra la società e i soci - Sussistenza - Conseguenze - Riunione - Necessità.

    L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.

    Rv. 676114-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 358 ↗Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 5 t.u.i.r. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18850/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Termini per ricorrere

    La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all'assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece - ove non impugnata o impugnata tardivamente - si forma il giudicato interno.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 675198-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 355 ↗Art. 2969 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 23 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18374/2025

    Procedimento

    Riunione in appello di procedimenti relativi a sentenze diverse - Nullità - Esclusione - Provvedimento di riunione - Natura meramente ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.

    In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 c.p.c. (applicabile ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992), che prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza", poiché, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 c.p.c. (applicabile ex art. 1 del citato d.lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.

    Rv. 675388-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 349 ↗Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 335 c.p.c. · Art. 274 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18373/2025

    Procedimento › Procedimento di appello › Rinvio alla commissione di primo grado

    Processo tributario - Omessa pronuncia su motivo del ricorso in primo grado avverso l’atto impositivo - Pronuncia del giudice di appello sul motivo pretermesso - Necessità - Conseguenze.

    In materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore.

    Rv. 675387-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 348 ↗Art. 132 c.p.c. · Art. 61 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17454/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Disposizione del diritto controverso da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corso del giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazione fiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente, costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992).

    Rv. 675159-01Rassegna di giugno 2025, p. 188 ↗Art. 57 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16797/2025

    In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

    Rv. 675151-01Rassegna di giugno 2025, p. 182 ↗Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c. · Art. 19 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16625/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Nullità avviso di accertamento motivato per relationem tramite il rinvio ad atti non allegati - Produzione di detti documenti in appello - Ammissibilità ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento - Fattispecie.

    Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli).

    Rv. 675144-01Rassegna di giugno 2025, p. 179 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16614/2025

    Procedimento

    Processo tributario - Rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda - Distinzione - Conseguenze in tema di riproponibilità del ricorso e di formazione del giudicato.

    Anche nel processo tributario occorre distinguere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c. e 1 d.lgs n. 546 del 1992, fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda, non precludendo la prima la riproponibilità del ricorso contenente la stessa domanda, laddove la seconda implica invece l'estinzione della pretesa vantata con il ricorso; ne consegue che l'estinzione del giudizio ex art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo non dà vita ad alcun giudicato, avendo la rinuncia al ricorso valenza in rito e non implicando di per sé una rinuncia alla domanda.

    Rv. 675274-01Rassegna di giugno 2025, p. 178 ↗Art. 306 c.p.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 44 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16440/2025

    Procedimento

    Decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria o di pregiudizialità reciproca - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Mancato rispetto - Nullità.

    Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale.

    Rv. 675385-01Rassegna di giugno 2025, p. 174 ↗Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 c.p.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15941/2025

    Procedimento

    Atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni - Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento).

    Rv. 675176-01Rassegna di giugno 2025, p. 165 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15866/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento

    Processo tributario - Termine per la fissazione dell’udienza del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative - Mancato rispetto - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Ragioni.

    Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 675736-01Rassegna di giugno 2025, p. 164 ↗Art. 59 Disposizioni sul processo tributario · Art. 31 Disposizioni sul processo tributario · Art. 32 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15567/2025

    Procedimento

    Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte

    Rv. 675103-01Rassegna di giugno 2025, p. 162 ↗Art. 77 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15567/2025

    Procedimento

    Iscrizione di ipoteca per debiti tributari - Soglia minima del debito - Necessità - Contestazione dello stesso - Irrilevanza - Fondamento.

    L'iscrizione di ipoteca per debiti tributari presuppone il raggiungimento della soglia minima del debito prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando irrilevante ogni contestazione da parte del contribuente in quanto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del medesimo d.P.R., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può comunque procedere ad esecuzione forzata ovvero promuovere azioni cautelari conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore, purché sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

    Rv. 675103-02Rassegna di giugno 2025, p. 162 ↗Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 49 Riscossione imposte sul reddito · Art. 50 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15597/2025

    Procedimento

    Definizione agevolata - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Estensione anche all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa.

    Rv. 675087-01Rassegna di giugno 2025, p. 161 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15274/2025

    Procedimento

    Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.

    Rv. 675657-02Rassegna di giugno 2025, p. 157 ↗Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15257/2025

    Procedimento

    In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675099-01Rassegna di giugno 2025, p. 156 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15141/2025

    La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 674823-01Rassegna di giugno 2025, p. 72 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 48-bis Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14562/2025

    Procedimento

    Rapporto sostanziale - Esame nonostante l’eccezione di nullità dell'avviso di accertamento - Conseguenze - Valutazione implicita di infondatezza - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.

    Rv. 675269-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 390 ↗Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14445/2025

    Procedimento

    Mancata chiamata in causa da parte dell’ente della riscossione dell’ente impositore - Art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, vigente temporis - Intervento volontario dell’ente impositore - Ammissibilità - Conseguenze.

    Il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.

    Rv. 675080-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 390 ↗Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 268 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13250/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Rappresentanza e difesa del contribuente

    Nel giudizio tributario, non si verifica alcuna violazione del principio della necessaria assistenza tecnica se il difensore della parte privata rinuncia alla procura, posto che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., tale rinuncia non è efficace fino alla sostituzione dell'avvocato con altro procuratore; né, in alcun caso, un asserito vizio di rappresentanza del contribuente appellato può determinare l'inammissibilità dell'appello.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 675053-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 375 ↗Art. 85 c.p.c. · Art. 12 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12913/2025

    Procedimento

    Nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre a prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, ricomprende fra le somme restituibili, con i relativi interessi, anche l'aggio versato, avendo lo stesso carattere funzionalmente tributario.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675049-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 367 ↗Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 44 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12672/2025

    Procedimento › Procedimento di primo grado › Memorie difensive e documenti

    Appello tributario - Tardiva costituzione del resistente - Conseguenze.

    Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.

    Rv. 675044-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 364 ↗Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 Disposizioni sul processo tributario · Art. 32 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12770/2025

    Processo tributario - Mediazione - Accoglimento in primo grado ricorso originario - Conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente - Mancata accettazione dell'Ufficio - Appello del contribuente - Ammissibilità - Limite.

    La sentenza con cui il giudice di primo grado accoglie il ricorso in conformità alla proposta di mediazione, formulata dal contribuente ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente, ma non accettata dall'Ufficio, non preclude la proposizione dell'appello, da parte del medesimo contribuente, per ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla sua proposta di mediazione, salvo che non abbia limitato la propria doglianza nel ricorso-reclamo originario negli stessi termini di cui a tale proposta.

    Rv. 675046-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 366 ↗Art. 17-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11944/2025

    Procedimento

    Rettifica del reddito di una società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Giudizio di cassazione - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Necessità.

    Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

    Rv. 675035-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 360 ↗Art. 29 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11729/2025

    Procedimento

    Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Violazione della uniformità delle modalità di deposito degli atti nei diversi gradi del giudizio - Inammissibilità - Giudizio telematico ab initio - Sussistenza - Giudizio introdotto con modalità cartacea - Esclusione - Fondamento.

    Nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica (come nella specie).

    Rv. 675030-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 356 ↗Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11782/2025

    Procedimento

    Consolidato nazionale - Art. 40 bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno dei partecipanti - Impugnazione dell’avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

    In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante.

    Rv. 675032-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 357 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11594/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Giudizio di appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione.

    Nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

    Rv. 675027-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 355 ↗Art. 56 Disposizioni sul processo tributario · Art. 346 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 110 Testo unico della giustizia tributariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    Accordo di conciliazione "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Mancato adempimento - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.

    Rv. 675028-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 355 ↗Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 25 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    Procedimento

    Invito al pagamento - Annullamento per vizio proprio - Incidenza sulla debenza del tributo oggetto di successiva cartella di pagamento - Esclusione - Limiti - Prescrizione del credito - Ragioni.

    L'annullamento di un invito al pagamento per vizio proprio (nella specie vizio di motivazione) non è, di per sé, idoneo ad incidere sulla debenza del tributo oggetto della successiva cartella di pagamento, a meno che nel frattempo il credito sia prescritto, poiché l'atto annullato non è più idoneo ad interrompere la prescrizione.

    Rv. 675028-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 354 ↗Art. 2934 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11598/2025

    Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675029-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 354 ↗Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10549/2025

    Procedimento › Procedimento di appello

    Appello - Deposito di documenti nuovi - Ampliamento della materia del contendere - Ammissibilità - Limiti.

    Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 674955-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 342 ↗Art. 24 cost. · Art. 32 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 57 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10550/2025

    Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza anche per IRAP e IVA - Fondamento.

    Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

    Rv. 674956-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 344 ↗Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10578/2025

    Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società personale e soci - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Fondamento.

    Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento tributario sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio; diversamente, nei giudizi di ottemperanza siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

    Rv. 674957-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 343 ↗Art. 14 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10665/2025

    Procedimento

    Processo tributario - Proroga ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine lungo aumentato dalla sospensione feriale - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

    Nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

    Rv. 674961-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 341 ↗Art. 155 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10667/2025

    Procedimento

    Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Rv. 674707-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 345 ↗Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 36-ter Accertamento imposte sui redditi · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10429/2025

    Procedimento

    Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674953-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 340 ↗Art. 2495 c.c. · Art. 116 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9878/2025

    Procedimento

    In tema di processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 674671-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 330 ↗Art. 15 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9458/2025

    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Rinvio alle norme del codice di procedura civile

    Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

    Nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, è certificato secondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che il segretario della corte di giustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, senza che possa ritenersi equipollente l'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo grado secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Rv. 674861-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 324 ↗Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9508/2025

    Procedimento

    Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.

    In materia tributaria, la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.

    Rv. 674939-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 324 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9094/2025

    Procedimento

    Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Distinzione dal giudizio esecutivo civile - Fondamento - Finalità - Conseguenze - Verifica della compatibilità del giudicato con decisione della Commissione UE - Ammissibilità - Fattispecie.

    Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), a differenza del giudizio esecutivo civile ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, pur quando quest'ultima non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, chiarendone il reale significato e verificandone la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività, con la conseguenza che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una decisione della Commissione UE. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur ritenendo di dover verificare la compatibilità con il diritto unionale del diritto al rimborso del 50% dei tributi versati ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, aveva omesso di verificare - sull'erroneo presupposto che a ciò ostasse il giudicato sul punto - la compatibilità delle predette agevolazioni connesse a calamità naturali con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C 5549 final sotto il profilo soggettivo, ossia del rispetto del regolamento cd. de minimis applicabile).

    Rv. 674868-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 317 ↗Art. 70 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9010/2025

    Procedimento

    Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 674492-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 314 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8991/2025

    Procedimento

    Atti impugnabili - Avviso di accertamento o di liquidazione - Nozione - Comunicazione della pretesa tributaria - Sufficienza - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle accise sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali, c.d. altobollenti, per non avere la società ricorrente previamente impugnato l'atto - da ritenersi immediatamente lesivo della sua sfera giuridica - con cui l'Amministrazione le aveva imposto di liquidare l'accisa, indicando l'aliquota applicabile).

    Rv. 674866-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 314 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8718/2025

    Procedimento

    Intervento adesivo autonomo - Ente impositore - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria.

    Rv. 674414-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 312 ↗Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 23 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2052/2025

    Procedimento
    Procedimento › Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento › Istruzione del processo › Acquisizione di elementi conoscitivi tecnici › Relazione tecnica di parte

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 673788-01Rassegna di gennaio 2025, p. 150 ↗Art. 116 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1997/2025

    Procedimento

    Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione- ter) - Rinuncia al giudizio - Revocabilità - Presupposto - Mancato perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione.

    In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.

    Rv. 673647-01Rassegna di gennaio 2025, p. 148 ↗Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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