Art. 36-bis — Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 54 Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

  • a)correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • b)correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • c)ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • d)ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
  • e)ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
  • f)controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i ((sessanta giorni)) successivi al ricevimento della comunicazione. 182 A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto. 139 140 I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n.449

54

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

139

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere al 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

140

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

182

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Testo vigente dal 6 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 36-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13508/2026

    9 maggio 2026

    In tema di crediti d'imposta, il diniego di fruizione fondato sul solo esaurimento delle risorse finanziarie non incide sull'esistenza del credito, che resta tale e, al più, si configura come "non spettante"; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e l'operatività dei termini ordinari di accertamento nonché del regime sanzionatorio previsto per i crediti "non spettanti".

    Art. 36-bis · Art. 36-ter Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 234 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10440/2026

    21 aprile 2026

    In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

    Art. 36-bis · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 406 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10066/2026

    18 aprile 2026

    In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

    Art. 36-bis · Art. 6 Statuto del contribuente

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 400 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6759/2026

    20 marzo 2026

    All'amministrazione finanziaria non è consentito, in sede di controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminare l'imposta dovuta, già correttamente applicata dal sostituto d'imposta secondo i criteri vigenti per gli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulla base dell'interpretazione successivamente espressa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/E del 2007, la quale, intervenendo dopo l'erogazione della prestazione pensionistica, ha indicato un'aliquota più elevata.

    Art. 36-bis

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 353 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/2011

    Questione inammissibile
    4 novembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione [...], l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e cioè nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare alternativamente al sostituto d'imposta od al sostituito l'esito della liquidazione, in quanto le lacune nella descrizione della fattispecie, unitamente alla mancata individuazione delle ragioni di invalidità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui questa non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rendono non motivata l'affermazione del rimettente circa l'evidenza del «carattere decisivo e di assoluta rilevanza» della sollevata questione.

    Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2000

    Questione infondata
    21 aprile 2000

    L'indicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quali norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione emessa il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di Caltanissettta, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalità inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/1989

    Questione infondata
    29 marzo 1989

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. 430/1988.

    Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1977

1977oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 6 agosto 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 1 gennaio 2016 — 6 agosto 2024per 9 anni
  4. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 2 mesi
  5. 3 dicembre 2005 — 22 ottobre 2015per 10 anni
  6. 20 marzo 2001 — 3 dicembre 2005per 5 anni
  7. 1 gennaio 1998 — 20 marzo 2001per 3 anni
  8. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 1998per 5 mesi
  9. 31 luglio 1994 — 12 agosto 1997per 3 anni
  10. 30 aprile 1989 — 31 luglio 1994per 5 anni
  11. 23 ottobre 1979 — 30 aprile 1989per 10 anni
  12. 20 gennaio 1977 — 23 ottobre 1979testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 6 agosto 2024. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. A seguito dello scomputo delle perdite dai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

    Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art36bis · fonte del testo

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