Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Cassazione (ricorso per)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

273 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 273 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6395/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.

    La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ove non consenta di dedurre l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, e sempre che quest'ultima non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dalla parte controricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso - articolato in sette motivi, concernenti questioni sostanziali e processuali -, avendo il ricorrente depositato una copia della sentenza impugnata mancante di plurime pagine relative alla motivazione).

    Rv. 678134-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 214 ↗Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6472/2026

    Ricorso incidentale › Termini

    Giudizio di cassazione con due parti - Omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata - Indicazione della data dell'avvenuta notifica - Tempestività del ricorso incidentale - Termine breve decorrente dalla data suddetta - Rilevanza - Limiti.

    Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiari che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.

    Rv. 678230-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 216 ↗Art. 371 c.p.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5916/2026

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Ricorso per cassazione - Censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente - Onere di specificità - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

    È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 678219-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 212 ↗Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5814/2026

    Motivi del ricorso

    Denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Necessità - Fondamento.

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

    Rv. 678140-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 209 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5845/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare

    La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 678472-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 49 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5800/2026

    Motivi del ricorso

    Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie

    In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).

    Rv. 677469-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 126 ↗Art. 116 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 677883-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 44 ↗Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 194 fallimento e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5686/2026

    Procedimento

    Equa riparazione - Sentenza n. 142/2023 Corte cost. - Presentazione dell'istanza di accelerazione nell'ambito del giudizio di cassazione - Necessità ai fini dell'ammissibilità della domanda - Insussistenza - Incidenza sul quantum dell'indennizzo - Possibilità.

    In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione di all'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001 nell'ambito del giudizio di cassazione non può condizionare - alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2023 - l'ammissibilità della domanda di equa riparazione, ma, costituendo manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida, la sua mancata presentazione può assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, della medesima legge.

    Classificata anche sotto: Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

    Rv. 678560-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 123 ↗Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5516/2026

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Omesso esame di un fatto interruttivo della prescrizione risultante da documento prodotto in giudizio - Censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Mancanza di tempestiva eccezione di parte - Irrilevanza.

    È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Interruzione

    Rv. 678236-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 203 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 2943 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5350/2026

    Mandato alle liti (procura)

    Procura speciale allegata al ricorso per cassazione - Omessa indicazione delle generalità del difensore - Validità - Condizioni - Fondamento.

    La procura speciale allegata al ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità del difensore, è validamente rilasciata allorché il suo nome possa desumersi senza incertezza dall'intestazione dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce al ricorso o alla dichiarazione di autenticazione della firma della parte, dal momento che, non essendo prescritta l'adozione di forme solenni, è sufficiente che dal contesto dell'atto si evinca inequivocamente la volontà della parte di conferire ad un determinato legale lo ius postulandi per la proposizione del ricorso.

    Rv. 678234-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 200 ↗Art. 83 c.p.c. · Art. 365 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5017/2026

    Motivi del ricorso

    Omessa pronuncia su un motivo d'appello - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Necessità - Deduzione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Inammissibilità.

    La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.

    Rv. 678293-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 335 ↗Art. 112 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5156/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Circostanza emergente dalla procura alle liti del ricorso per cassazione - Onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di ricorso per cassazione, l'onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica, sorge anche quando la circostanza dell'avvenuta notificazione emerga non dal ricorso ma dalla relativa procura alle liti, operando, anche in tal caso il principio di autoresponsabilità, che costituisce il criterio regolatore del riparto degli oneri probatori sul punto.

    Rv. 678218-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 196 ↗Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4979/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    Giudizi di separazione e divorzio promossi nel vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamabilità sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto - Sussistenza.

    Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

    Rv. 677085-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 33 ↗Art. 473-bis.22 c.p.c. · Art. 473-bis.23 c.p.c. · Art. 473-bis.24 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4983/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Potestà dei genitori

    Rv. 677086-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 34 ↗Art. 473-bis c.p.c. · Art. 473-bis.15 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4750/2026

    Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

    Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 678303-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 333 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 380 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., decr. n. 4638/2026

    Procedimento

    Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione "esclusivamente di diritto" - Necessità - Questione mista "di fatto e di diritto" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

    Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che alla Corte sia rimessa la risoluzione di una "questione esclusivamente di diritto", sicché è inammissibile il rinvio con il quale venga prospettata una questione mista, di fatto e di diritto. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la validità della procura alle liti rilasciata all'estero con sottoscrizione autenticata "a distanza", con modalità telematiche, nel caso di impossibilità di ottenerne l'autenticazione e la successiva legalizzazione o apostille, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, involgendo il quesito la valutazione di elementi della fattispecie concreta, quali le caratteristiche di una oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali in tema di rilascio all'estero di una procura alle liti).

    Rv. 677326-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 4 ↗Art. 83 c.p.c. · Art. 182 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., decr. n. 4656/2026

    Giudizio di rinvio › Procedimento

    Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Requisito di grave difficoltà interpretativa - Caratteristiche - Mera novità della questione - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

    Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la difficoltà interpretativa della questione rimessa alla Corte di cassazione sia "grave", per tale dovendo intendersi quella che implichi alternative o ricadute di sistema o involga un intreccio inestricabile di fonti e di formanti o, ancora, richieda l'impiego di una certa qual dose di discrezionalità nel bilanciare beni o interessi che si fronteggiano, non potendo farsi discendere automaticamente dalla mera novità della questione stessa, poiché l'intervento preventivo della Suprema Corte è stato previsto dal legislatore al fine di formare, su questioni interpretative di grave difficoltà, un autorevole precedente in grado di orientare la giurisprudenza e gli stessi consociati, garantendo prevedibilità e calcolabilità, e non può risolversi in un disimpegno del giudice del merito dal proprio dovere indeclinabile di interpretare la legge.

    Rv. 677327-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 4 ↗Art. 363-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4293/2026

    Giudizio di rinvio

    Sentenza di cassazione per vizi di motivazione - Giudicato esterno formatosi anteriormente - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Condizioni - Fondamento.

    Nel giudizio di rinvio è rilevabile - anche d'ufficio - il giudicato esterno formatosi anteriormente alla sentenza di cassazione, quando questa abbia cassato la decisione impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna statuizione, neppure implicita, sulla relativa questione, permanendo in tal caso in capo al giudice del rinvio tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, di modo che egli può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

    Rv. 678046-01Rassegna di febbraio 2026, p. 146 ↗Art. 324 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3868/2026

    Procedimento › Decisione del ricorso › Decisione delle questioni di giurisdizione e competenza

    Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 677325-01Rassegna di febbraio 2026, p. 10 ↗Art. 363-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 37 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3099/2026

    Interesse al ricorso

    Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.

    È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).

    Rv. 677754-01Rassegna di febbraio 2026, p. 79 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 281-quinquies c.p.c. · Art. 353 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3023/2026

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Travisamento dei fatti - Distinzione - Prospettazione di errore di fatto - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Necessità.

    Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..

    Rv. 677753-03Rassegna di febbraio 2026, p. 78 ↗Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2815/2026

    Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione proveniente dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale - Inammissibilità.

    In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione avanzata ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.

    Rv. 677864-01Rassegna di febbraio 2026, p. 123 ↗Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2702/2026

    Procedimento

    Parte costituita personalmente ex art. 86 c.p.c. - Morte - Avviso di fissazione dell'udienza - Non risultanza dagli atti dell’esistenza di eredi - Trattazione della causa - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

    Rv. 677354-01Rassegna di febbraio 2026, p. 47 ↗Art. 24 cost. · Art. 86 c.p.c. · Art. 377 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2642/2026

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Commissioni tributarie

    Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l’inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

    Rv. 677777-01Rassegna di febbraio 2026, p. 115 ↗Art. 111 cost. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677668-01Rassegna di febbraio 2026, p. 13 ↗Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento · Art. 51 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2209/2026

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Cassazione con rinvio - Errore materiale nella designazione del giudice del rinvio - Emendabilità mediante il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. - Riassunzione - Pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di rinvio - Successivo ricorso per cassazione - Correzione d’ufficio dell’errore - Ammissibilità.

    Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.

    Rv. 677861-01Rassegna di febbraio 2026, p. 108 ↗Art. 383 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1922/2026

    Mandato alle liti (procura)

    Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.

    In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.

    Rv. 677563-01Rassegna di gennaio 2026, p. 83 ↗Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1929/2026

    Ricorso incidentale

    Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).

    Rv. 677689-01Rassegna di gennaio 2026, p. 83 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1744/2026

    Ricorso › Forma e contenuto

    Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 676881-01Rassegna di gennaio 2026, p. 39 ↗Art. 348-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1779/2026

    Controricorso › Notificazione

    Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

    In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

    Rv. 677728-01Rassegna di gennaio 2026, p. 127 ↗Art. 23 c.a.d. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1389/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

    In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

    Rv. 676798-01Rassegna di gennaio 2026, p. 30 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1463/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 677055-01Rassegna di gennaio 2026, p. 36 ↗Art. 26 fallimento · Art. 360 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1467/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 676788-01Rassegna di gennaio 2026, p. 37 ↗Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1473/2026

    Ricorso incidentale › Termini

    Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 677056-01Rassegna di gennaio 2026, p. 37 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1497/2026

    Motivi del ricorso › Questioni nuove

    Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

    Motivi del ricorso › Violazione di norme di diritto

    In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

    Rv. 677688-01Rassegna di gennaio 2026, p. 77 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1007/2026

    Ricorso

    Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

    La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).

    Rv. 676830-01Rassegna di gennaio 2026, p. 27 ↗Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 940/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare

    Decisione sul reclamo avverso decreto di trasferimento immobiliare - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità

    La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

    Rv. 677046-01Rassegna di gennaio 2026, p. 25 ↗Art. 111 cost. · Art. 2919 c.c. · Art. 26 fallimento · Art. 107 fallimento e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 802/2026

    Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti

    Violazione dei limiti dimensionali ex art. 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Condizioni - Modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

    La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

    Rv. 677428-01Rassegna di gennaio 2026, p. 22 ↗Art. 24 cost. · Art. 121 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 677423-01Rassegna di gennaio 2026, p. 20 ↗Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 609/2026

    Ricorso incidentale

    Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.

    In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.

    Rv. 677514-01Rassegna di gennaio 2026, p. 69 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 469/2026

    Procedimento › Decisione del ricorso › Cassazione con rinvio

    Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

    Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 677520-01Rassegna di gennaio 2026, p. 67 ↗Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 298/2026

    Ammissibilità del ricorso

    Inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Sussistenza di unico precedente della S.C. - Idoneità - Condizioni.

    In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

    Rv. 676879-01Rassegna di gennaio 2026, p. 15 ↗Art. 360-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 270/2026

    Interesse al ricorso

    Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all’impugnazione - Configurabilità - Ragioni.

    La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Rv. 677516-01Rassegna di gennaio 2026, p. 64 ↗Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 239/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.

    La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.

    Rv. 676903-01Rassegna di gennaio 2026, p. 13 ↗Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 112/2026

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato

    Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrilevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).

    Rv. 677106-01Rassegna di gennaio 2026, p. 5 ↗Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34959/2025

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

    Procedimento

    In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

    Rv. 677215-01Rassegna di dicembre 2025, p. 137 ↗Art. 327 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34998/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Omesso esame di circostanze o rilievi alla c.t.u. - Modalità di deduzione - Onere di specificità.

    Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.

    Rv. 677119-01Rassegna di dicembre 2025, p. 138 ↗Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34887/2025

    Procedimento › Fissazione dell'udienza

    Parti costituite successivamente - Obbligo di comunicazione - Esclusione.

    Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

    Rv. 677224-01Rassegna di dicembre 2025, p. 158 ↗Art. 377 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34143/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Potestà dei genitori

    Rv. 677073-01Rassegna di dicembre 2025, p. 45 ↗Art. 337-ter c.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33807/2025

    Ricorso nell'interesse della legge

    Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Questioni costituenti materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.

    Non è consentita l'enunciazione officiosa del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su questioni ancora costituenti materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio.

    Rv. 677197-01Rassegna di dicembre 2025, p. 122 ↗Art. 363 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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