Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33864/2025
Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Rv. 677207-01Rassegna di dicembre 2025, p. 124 ↗Art. 102 c.p.c. · Art. 293 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza