Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Cassazione (ricorso per)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

273 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 273 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25419/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.

    Rv. 676342-01Rassegna di settembre 2025, p. 76 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380-bis.1 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24801/2025

    Ricorso › Sottoscrizione

    Ricorso sottoscritto da avvocato dello Stato diverso da quello che lo ha redatto - Nullità - Esclusione - Fondamento.

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

    Rv. 676549-01Rassegna di settembre 2025, p. 123 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 24613/2025

    Controricorso › Notificazione

    Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.

    La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Notificazione

    Rv. 676211-01Rassegna di settembre 2025, p. 118 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24366/2025

    Legittimazione

    Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 675672-01Rassegna di settembre 2025, p. 10 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24187/2025

    Motivi del ricorso

    Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).

    Classificata anche sotto: Fonti del diritto

    Rv. 675806-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 112 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24199/2025

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Relazione di notificazione della sentenza impugnata - Deposito con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).

    Rv. 675820-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 267 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 378 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23982/2025

    Deposito di atti

    Giudizio in cassazione - Mancata allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “breve” ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Onere di deposito della relata di notifica - Sussistenza - Conseguenze.

    Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

    Rv. 675931-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 108 ↗Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24000/2025

    Mandato alle liti (procura) › Contenuto e forma

    Procura speciale alle liti - Scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco - Invalidità - Fondamento.

    È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

    Rv. 675935-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 110 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24035/2025

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata - Deposito (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica - Necessità - Deposito di copia stampata della relazione di notificazione - Improcedibilità ex art. 369 c.p.c. - Ragioni.

    In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

    Rv. 676132-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 264 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 3-ter Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23446/2025

    Mandato alle liti (procura)

    Regolamento di competenza - Procura speciale apposta in calce alle scritture difensive depositate - Validità - Condizioni.

    In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.

    Rv. 675926-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 105 ↗Art. 47 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23421/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato

    Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Valutazione incidentale di legittimità costituzionale - Impugnabilità ex art. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

    L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).

    Rv. 675780-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 28 ↗Art. 111 cost. · Art. 362 c.p.c. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22909/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Commissioni tributarie

    Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazione all'Agenzia delle entrate - Idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione - Condizioni - Osservanza delle regole sulla notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c. - Necessità.

    Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

    Rv. 675577-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 399 ↗Art. 145 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22783/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 675924-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 93 ↗Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22724/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento

    Giudizio di rinvio - Deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio - Ammissibilità – Fondamento.

    Nel giudizio di rinvio è ammissibile, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179 del 2012, il deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, non rientrandosi nei casi di cui al comma 1 della medesima norma, in cui il deposito telematico è obbligatorio in ragione della già avvenuta instaurazione del contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della controversia.

    Rv. 675430-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 91 ↗Art. 392 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22406/2025

    Deposito di atti › Del controricorso

    Mancato deposito del ricorso - Controricorso dell'intimato - Ammissibilità - Condizioni.

    Nel caso di omesso deposito del ricorso da parte del ricorrente, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso, postula l'allegazione, al controricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 370, comma 3, c.p.c. (ratione temporis vigente), della copia del ricorso notificata all'intimato medesimo.

    Rv. 676150-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 250 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22370/2025

    Lodo non definitivo - Impugnazione immediata ex art. 827, comma 3, c.p.c.- Condizioni.

    Ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile solo se contiene una condanna generica ex art. 278 c.p.c. o se decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non anche se si limita a decidere questioni meramente pregiudiziali o preliminari.

    Rv. 675479-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 87 ↗Art. 827 c.p.c. · Art. 278 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22319/2025

    Ammissibilità del ricorso

    Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

    L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile

    Rv. 676199-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 248 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 279 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21749/2025

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Omesso deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Circostanza risultante dal ricorso - Necessità.

    Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

    Rv. 676117-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 386 ↗Art. 369 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21797/2025

    Decreto di estinzione del processo per rinuncia - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Momento rilevante.

    Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 676072-03Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 312 ↗Art. 338 c.p.c. · Art. 390 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21607/2025

    Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità.

    Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Giudice

    Rv. 675905-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 226 ↗Art. 51 c.p.c. · Art. 52 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21730/2025

    Istanza di sospensione esecutorietà della sentenza ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Necessità - Fondamento.

    L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

    Rv. 676089-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 385 ↗Art. 351 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 21595/2025

    Deposito di atti › Di documenti nuovi

    Il termine di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza stabilito, ex art. 21-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il deposito nel giudizio di legittimità della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" è perentorio e va calcolato a ritroso.

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto) › Cosa giudicata penale

    Rv. 675717-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 384 ↗Art. 21-bis Reati tributari · Art. 372 c.p.c. · Art. 530 c.p.p. · Art. 648 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21480/2025

    Poteri della cassazione

    Pubblico impiego privatizzato - Violazione dei contratti collettivi - Censurabilità in cassazione - Limiti - Contratti integrativi - Vizi denunziabili - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Casistica.

    In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.

    Rv. 676047-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 304 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 40 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21277/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione della sentenza impugnata

    Omissione - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie di erroneo riferimento localizzante alla CTR.

    Il ricorso per cassazione che non contiene l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.) può essere dichiarato inammissibile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non dispone di elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erroneo riferimento localizzante dell'organo giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata - CTR della Sicilia, anziché CTR del Piemonte - non determinava l'inammissibilità del ricorso, in quanto corrispondevano gli estremi identificativi del numero di RG e della sentenza e nel corpo del ricorso vi era corretto riferimento all'identificativo dell'atto impugnato).

    Rv. 675578-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 381 ↗Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21352/2025

    Procedimento › Discussione

    Discussione ex art. 379 c.p.c. - Modifica delle conclusioni del P.M. rispetto a quelle della memoria ex art. 378 c.p.c. - Richiesta di termine a difesa delle parti - Inammissibilità - Ragioni.

    In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

    Rv. 675948-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 222 ↗Art. 378 c.p.c. · Art. 379 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21061/2025

    Legittimazione › Attiva

    Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).

    Rv. 675428-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 76 ↗Art. 111 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 378 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20345/2025

    Procedimento › Decisione del ricorso

    Condono fiscale - Effetti processuali e conseguenti riflessi di ordine sostanziale.

    Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 676086-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 370 ↗Art. 391 c.p.c. · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20536/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio › Poteri › Cassazione per violazione di norme di diritto

    Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.

    In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).

    Rv. 675531-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 144 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 394 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19764/2025

    Motivi del ricorso

    Processo tributario - Ricorso per cassazione - Censura afferente alla motivazione della cartella di pagamento - Trascrizione integrale dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.

    In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675867-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 361 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 25 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19811/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto

    Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.

    L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.

    Rv. 675237-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 62 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 378 c.p.c. · Art. 380 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19860/2025

    Motivi del ricorso › Violazione di norme di diritto

    Precedente giurisprudenziale - Valore di legge - Esclusione - Mancato rispetto - Conseguenze - Vizio della sentenza - Esclusione.

    Nel sistema processuale civile italiano non esiste una disposizione che imponga la regola dello stare decisis, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.

    Rv. 676082-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 364 ↗Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19641/2025

    Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze.

    Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 675234-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 57 ↗Art. 91 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19747/2025

    Ricorso incidentale

    Parte vittoriosa in appello (o nell'unico grado) - Legittimazione - Limiti - Proposizione di ricorso incidentale condizionato - Configurabilità - Condizioni e limiti.

    La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.

    Rv. 676058-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 281 ↗Art. 371 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, decr. n. 19450/2025

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis. c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024 - Istanza di decisione avanzata fuori termine - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Rimedi.

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.

    Rv. 675684-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 129 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19194/2025

    Art.380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 - Applicabilità - Condizioni.

    Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione.

    Rv. 675829-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 49 ↗Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18931/2025

    Poteri della cassazione

    "Ius superveniens" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

    Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens può trovare applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunziando in una controversia riguardante l'omesso pagamento dell'IMU in relazione ad un fabbricato oggetto di occupazione abusiva e di successivo sequestro, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la necessità - pur a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 - di un nuovo accertamento di fatto, in quanto era stato già verificato ed apprezzato dal giudice di appello che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile per l'intera durata dell'anno di imposta in contestazione).

    Rv. 675172-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 355 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18671/2025

    Rinunzia al ricorso

    Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

    In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

    Rv. 675896-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 191 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380 c.p.c. · Art. 390 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17591/2025

    Poteri della cassazione

    Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.

    Rv. 675752-01Rassegna di giugno 2025, p. 67 ↗Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 675219-01Rassegna di giugno 2025, p. 35 ↗Art. 111 cost. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 77 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17017/2025

    Mandato alle liti (procura)

    Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.

    In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).

    Rv. 674907-01Rassegna di giugno 2025, p. 32 ↗Art. 83 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17105/2025

    Deposito di atti › Di documenti nuovi

    Art. 372 c.p.c. - Nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

    L'art. 372 c.p.c. - che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la produzione dei documenti idonei a dimostrare il vizio del procedimento notificatorio si pone come unico mezzo per lo scrutinio sull'eventuale nullità della sentenza, atteso che, diversamente, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

    Rv. 675118-01Rassegna di giugno 2025, p. 108 ↗Art. 372 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17130/2025

    Ricorso

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione.

    Ricorso › Forma e contenuto

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.

    Rv. 675728-01Rassegna di giugno 2025, p. 107 ↗Art. 380-bis c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16915/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.

    Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.

    Rv. 675016-01Rassegna di giugno 2025, p. 30 ↗Art. 383 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16915/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.

    Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.

    Rv. 675016-02Rassegna di giugno 2025, p. 30 ↗Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 393 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16991/2025

    Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile

    Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.

    Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.

    Rv. 675021-01Rassegna di giugno 2025, p. 104 ↗Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 369 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16650/2025

    Procedimento

    Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

    Rv. 675146-01Rassegna di giugno 2025, p. 180 ↗Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16618/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti

    Modello legale di ricorso per cassazione - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Requisito ex art. 366, n. 4, c.p.c. - Complementarietà - Fondamento e funzione - Fattispecie.

    In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).

    Rv. 674975-01Rassegna di giugno 2025, p. 61 ↗Art. 366 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16626/2025

    Motivi del ricorso

    Rinuncia a motivi del ricorso - Differenze rispetto all'art. 390 c.p.c. - Sottoscrizione della parte e specifico mandato - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

    Rinunzia al ricorso

    La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia.

    Rv. 675416-01Rassegna di giugno 2025, p. 28 ↗Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16379/2025

    Ricorso › Forma e contenuto

    Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

    Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.

    Rv. 675184-01Rassegna di giugno 2025, p. 174 ↗Art. 111 cost. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025

    Ricorso

    Deposito telematico di atti processuali - Contestazione sulla tempestività del deposito - Allegazione della pec di esito controlli - Insufficienza - Produzione della pec di consegna (nel formato .msg o nel formato .eml) - Necessità.

    In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

    Rv. 674996-01Rassegna di giugno 2025, p. 96 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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