Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario
273 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 31 maggio 2026
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Massime della Corte di cassazione
Dalla 251ª alla 273ª delle 273 massime di questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9455/2025
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".
Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).
Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.
In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.
Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.
Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Perizia stragiudiziale - Mancata valutazione - Vizio di omesso esame di un fatto decisivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente delle controversie tributarie - Riparto degli affari tra le sezioni - Natura meramente tabellare - Questione di competenza rispetto alle altre sezioni - Esclusione.
L'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.
Ricorso per cassazione - Motivi di censura avverso argomentazioni "ad abundantiam" od "obiter dicta" contenuti nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.
Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
Erronea intitolazione del motivo di ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Riqualificazione - Condizioni.
L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
Processo tributario - Giudizio d'ottemperanza - Natura - Carattere cd. chiuso - Poteri del giudice dell'ottemperanza - Attività cognitiva e ricostruttiva - Fattispecie.
In tema di ottemperanza delle sentenze tributarie, il cd. carattere chiuso del giudizio vincola il giudice ad esercitare il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, ma, ove il comando non risulti ben definito, egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, ponendo in essere un'attività cognitiva e ricostruttiva, non consentita, invece, nell'esecuzione civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'ottemperanza, che aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione di un rimborso, senza tuttavia determinare le modalità operative una volta riscontrata l'incapienza delle risorse stanziate).
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione della sentenza impugnata
Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.
Giudizio di rinvio › Procedimento › Estinzione del processo
Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Giudizio di cassazione - Parte vittoriosa in appello - Ricorso incidentale condizionato - Ammissibilità - Limiti.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Deposito telematico di atti processuali - Tempestività e definitiva regolarità del deposito - Differenze - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Oneri a carico della parte - Fattispecie.
In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
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