Art. 23 c.a.d. — Copie analogiche di documenti informatici

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)), tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)).

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1779/2026

    26 gennaio 2026

    In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

    Art. 23 c.a.d. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

    Rassegna di gennaio 2026, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16361/2025

    17 giugno 2025

    Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.

    Art. 23 c.a.d. · Art. 369 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

    Rassegna di giugno 2025, p. 56 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12971/2024

    13 maggio 2024

    La Sezione Terza Civile, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”, premesse le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022; b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

    Art. 23 c.a.d. · Art. 1 c.a.d. · Art. 369 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 18 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza … la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I tolto: programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita' aggiunto: soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art23 · fonte del testo

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