Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario
273 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 31 maggio 2026
Pagina 5 di 6 delle massime
Massime della Corte di cassazione
Dalla 201ª alla 250ª delle 273 massime di questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025
Giudizio di rinvio › Procedimento › Riassunzione › Citazione › Forma e contenuto
Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Ordinanze
Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie.
La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).
Giudizio di rinvio › Procedimento › Riassunzione › Termine
Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.
In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Giudizio di rinvio › Procedimento › Posizione processuale delle parti
Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Deposito della rinuncia in cancelleria dopo l'opposizione e prima dell'udienza - Estinzione del processo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l’estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.
In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Dettagliata proposta di definizione - Mera istanza di decisione - Oneri di motivazione della Corte - Fondamento.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.
Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.
L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla S.C. non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso con cui il contribuente denunciava l'erroneo rilievo da parte del giudice dell'ottemperanza della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda, derivante dalla statuizione di rigetto di precedente ricorso per ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta riconosciuto con la sentenza di condanna, rigettandolo poi nel merito in ragione del corretto rilievo, nella decisione impugnata, dell'idoneità della sentenza resa nel precedente giudizio di ottemperanza ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.).
Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Ragioni.
La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.
Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.
La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c.
(nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.
Ricorso per cassazione - Notifica con modalità telematica – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici munita di sottoscrizione autografa del difensore – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.
Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.
Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.
La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Ordinanze
Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.
In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.
Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione.
Procedimento
In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.
Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.
Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.
Rinuncia ai motivi di ricorso - Decisione in ordine alla fondatezza di tali censure - Esclusione - Conseguenze.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Contrasto sincronico e non diacronico - Fondamento.
In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.
La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Compravendita di terreno con permesso di costruire - Illegittimità di variante - Azione per la riduzione del prezzo - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..
Istanza di parte di rimessione alle Sezioni Unite - Formalità ai sensi dell’art. 376 c.p.c. - Necessità - Sussistenza.
In tema di ricorso per cassazione, l'istanza con cui una parte chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite, pur avendo valenza meramente sollecitatoria di un potere officioso, richiede l'osservanza delle formalità previste dall'art. 376, comma 2, c.p.c..
Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.
In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.
Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).
Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).
Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
Sovraindebitamento - Domanda di apertura della liquidazione del patrimonio in conversione da precedente accordo di composizione della crisi - Pronuncia di inammissibilità - Decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Giudizio di cassazione - Improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. - Oneri a carico delle parti - Ripartizione - Conseguenze.
In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.
Ricorso per cassazione articolato in motivi cc.dd. misti - Censure ricondotte a più paradigmi dell'art. 360 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).
Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).
Procura apposta a margine o in calce - Requisito della specialità - Sussistenza - Errori materiali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).
Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.
Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Ricorso per cassazione - Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché "tagliata" in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU -, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti.
Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.
Giudizio di rinvio › Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata
Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Ricorso per cassazione - Contributo unificato - Ulteriore contributo ex art. 13, comma 2-bis, T.U. spese - Assimilazione alla imposta di registro - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 2-bis, del T.U. spese prevede, oltre al contributo unificato, un ulteriore importo fisso che, anche se pari nel quantum all'imposta di registro, non è assimilabile a quest'ultima, con la conseguenza che ad esso non si applicano le ipotesi di esenzione previste per l'imposta di registro dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, in quanto tale diverso ed autonomo tributo è fondato esclusivamente su esigenze di deflazione del contenzioso di legittimità.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari