Art. 345 c.p.c. — Domande ed eccezioni nuove

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono pero' domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

[2]((Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92)). 3

[3]Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

39 pronunce che riguardano l’art. 345 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15887/2026

    23 maggio 2026

    Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 713 c.c. · Art. 720 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14727/2026

    18 maggio 2026

    Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 245 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13863/2026

    13 maggio 2026

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 146 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

    Art. 345 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 167 ↗

Tutte le 40 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 11 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice, le parti nonaggiunto: Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre aggiunto: nuovi documenti e chiedere l'ammissione di aggiunto: nuovi mezzi di provaaggiunto: , ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art345 · fonte del testo

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