Codice civile

Art. 720 c.c. — Immobili non divisibili

Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo' effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio' disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 720 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15887/2026

    23 maggio 2026

    Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

    Art. 720 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14258/2026

    14 maggio 2026

    Se nell'eredità vi sono uno o più immobili non comodamente divisibili, il giudice della divisione può procedere al "raggruppamento parziale delle porzioni", cioè alla divisione del bene in lotti in cui risultino accorpate più quote che debbano necessariamente rimanere in comunione, solo se sia stata proposta, dai coeredi interessati, espressa e specifica istanza di attribuzione congiunta di più quote.

    Art. 720 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34215/2025

    26 dicembre 2025

    Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

    Art. 720 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25244/2025

    15 settembre 2025

    In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

    Art. 720 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 265 del progetto concerneva, inoltre, l'indivisibilità dell'azienda agricola, industriale e commerciale e fissava il principio che questa dovesse essere assegnata ad uno dei coeredi, il quale aveva il termine di un triennio per poter soddisfare in danaro gli altri coeredi delle quote ad essi spettanti. Il sistema del progetto dette luogo ad ampio esame da parte della Commissione delle Assemblee legislative, la quale ritenne che non fosse il caso di occuparsi delle aziende industriali e commerciali, rispetto alle quali - osservò - non mancherà agli interessati il modo di evitarne il frazionamento quando ciò sia ritenuto opportuno, e che convenisse occuparsi soltanto delle aziende agrarie. L'indivisibilità di queste, fondata non tanto su di un criterio economico-funzionale, quanto sul concetto economico-sociale di rendere possibile che l'azienda sia tale da rispondere ai bisogni di una famiglia di agricoltori, fu presa in considerazione dalla Commissione per elaborare con molta diligenza un complesso di norme tendenti a mantenere tale indivisibilità. Ma, pure riconoscendo il nobile sforzo compiuto dalla Commissione, dovetti considerare che la disciplina da essa proposta non sfuggiva a molte obbiezioni, in gran parte identiche a quelle che la Commissione medesima aveva formulate contro il sistema del progetto. La pratica attuazione delle proposte avrebbe incontrato difficoltà non lievi, sia per l'assegnatario dell'azienda, gravato di onerosi debiti verso gli altri coeredi, sia per costoro. Il problema dell'indivisibilità dell'azienda si presenta in realtà molto complesso e forse non si presta ad una soluzione parziale limitata al caso dei trasferimenti per effetto di successione ereditaria. Esso dovrebbe essere affrontato e risoluto nella sua integrità, con l'organizzazione collaterale di provvidenze, specialmente di carattere creditizio, le quali ne agevolino la pratica soluzione. Per tali motivi mi ero indotto a rinviare (art. 269 del testo precedente) ad una legge speciale la disciplina completa di questa materia - la quale esorbita dal campo delle successioni - pur essendo possibile nel frattempo l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 274 del testo medesimo. Poichè come ho detto, le disposizioni di questo articolo sono state trasfuse e generalizzate nell'art. 720, il nuovo testo, pur mantenendo fermo il rinvio a leggi speciali per una disciplina compiuta, dichiara espressamente che, in quanto non sia disposto diversamente, le norme dettate in generale per gl'immobili indivisibili, si applicano anche ai beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. Ricordo intanto che per i fondi rustici il problema è stato nel codice risoluto in una maniera ancora più vasta nel libro della proprietà dove si delinea il concetto della minima unità culturale (art. 846), pure rinviandosi alle leggi speciali la concreta determinazione di essa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 349

  • È stato proposto di prevedere, in genere, la possibilità di attribuire a uno o più coeredi, congiuntamente, un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Una disposizione del genere, contenuta nel progetto della Commissione Reale, era stata considerata superflua nella redazione del progetto definitivo, perchè si era ritenuto che fosse implicitamente contenuta nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 264 del progetto stesso, che consentiva l'attribuzione a un coerede di un immobile indivisibile per ragioni di pubblica economia e d'igiene, anche se superasse la quota spettante al detto coerede. Senonchè ho rilevato che la situazione prevista dall'art. 264 del progetto era giustificata dalla necessità obbiettiva, affermata nel primo comma dell'articolo stesso, di evitare il frazionamento degli immobili con pregiudizio della pubblica economia. Ciò mi ha portato a considerare che l'attribuzione a più coeredi di un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, può essere utile solo se sia giustificata dalla necessità di non frazionare l'immobile stesso; ma se tale esigenza non sussiste può esservi il pericolo di privare gli altri coeredi delle loro quote in natura, senza apprezzabile vantaggio degli interessi generali. La norma mi è sembrata pertanto pericolosa, come disposizione di carattere generale, mentre mi è sembrato utile enunziarla espressamente a proposito degli immobili indivisibili. In tali sensi perciò ho modificato, come ho già detto, l'art. 720.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 350

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720 · fonte del testo

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