Art. 702-ter c.p.c. — Procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
3 pronunce che riguardano l’art. 702-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'art. 702-quater c.p.c. non disciplina un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario ma si limita ad introdurre alcuni elementi di specialità - con riferimento, in particolare, all'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio - sicché, per il resto, l'appello avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.
Art. 702-ter c.p.c. · Art. 702-quater c.p.c. · Art. 345 c.p.c.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.
Art. 702-ter c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 163-bis c.p.c.
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).
Art. 702-ter c.p.c. · Art. 323 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-quater c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2020 al 28 febbraio 2023. 175 parole tolte, 19 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
tolto: Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
tolto: Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
tolto: Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
tolto: Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
tolto: L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
tolto: Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art702ter · fonte del testo
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