Art. 6 — Cause di non punibilità

Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. 1 Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano ((concreto)) pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. 30 ((5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.)) 30

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12355/2026

    3 maggio 2026

    In materia di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, il contribuente accede al sistema della rendita catastale, con conseguente instaurazione di una fase di sospensione e conguaglio fino all'esito della richiesta, non essendo, peraltro, preclusa, per il periodo anteriore, l'applicazione del criterio contabile, dalla scindibilità del compendio immobiliare ai fini dell'attribuzione della rendita catastale purché nel bilancio il complesso dei beni oggetto di imposizione sia univocamente individuabile e distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti dell'impresa.

    Art. 6 · Art. 8 Disposizioni sul processo tributario · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di maggio 2026, p. 219 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3466/2026

    17 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l'inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

    Art. 6 · Art. 8 Disposizioni sul processo tributario · Art. 345 c.p.c. · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25132/2025

    13 settembre 2025

    L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Art. 6

    Rassegna di settembre 2025, p. 128 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21551/2025

    27 luglio 2025

    In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva confermato il carattere meramente formale della ritardata registrazione delle fatture, oltre i termini previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, senza considerare la sua astratta idoneità a incidere, come in concreto verificatosi, sull'attività di controllo dei militari della guardia di finanza).

    Art. 6 · Art. 10 Statuto del contribuente · Art. 22 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 383 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 261/2020

    Questione inammissibile
    3 dicembre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale il contribuente non è assoggettato a sanzione solo se dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi e non anche nei casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui senza possibilità di fornire alcuna prova a proprio favore. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della voluntary disclosure , risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell'esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l'indirizzo del professionista. Il rimettente, peraltro, omette completamente di confrontarsi con le motivazioni dell'ordinanza di manifesta infondatezza n. 53 del 2002, pronunciata su fattispecie similare . ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 367 del 2010 e n. 190 del 2010; ordinanze n. 115 del 2015 e n. 53 del 2002 ) .

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 53/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 6 Sanzioni tributarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 29 giugno 2024. 2 parole tolte, 82 parole aggiunte.

… di ignoranza inevitabile. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. tolto: 5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano aggiunto: concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributoaggiunto: . 5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art6 · fonte del testo

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