Art. 183 c.p.c. — Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

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[1]((All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

[2]Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

[3]Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

[4]Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

[5]Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.

[6]Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

[7]L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.)) 113a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di citazione del terzo chiamato in causa

Citazione del terzo chiamato dal convenuto o, con l’autorizzazione del giudice, dall’attore, per l’udienza fissata dal giudice: garanzia, regresso, terzo obbligato, estensione della domanda o accertamento, con gli avvertimenti degli artt. 163 e 271 e la relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

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Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

36 pronunce che riguardano l’art. 183 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 183 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15833/2026

    22 maggio 2026

    Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

    Art. 183 c.p.c. · Art. 580 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13360/2026

    8 maggio 2026

    Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).

    Art. 183 c.p.c. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 2041 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    6 maggio 2026

    In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).

    Art. 183 c.p.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 136 ↗

Tutte le 39 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 429/2005

    Questione inammissibile
    25 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l’udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l’attore, nell’udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l’immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un’udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l’esigenza di fissare l’udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell’attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.

    Art. 180 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 202/1998

    Questione infondata
    3 giugno 1998

    Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quò. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio ne' può <<ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.>> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <<la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116>>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo

    Art. 183 c.p.c. · Art. 292 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 116 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 11 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 26 novembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 1 gennaio 2023 — 26 novembre 2024per un anno
  3. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  4. 31 gennaio 2012 — 18 ottobre 2022per 11 anni
  5. 1 gennaio 2006 — 31 gennaio 2012per 6 anni
  6. 11 settembre 2005 — 1 gennaio 2006per 4 mesi
  7. 22 ottobre 1995 — 11 settembre 2005per 10 anni
  8. 10 dicembre 1994 — 22 ottobre 1995per 11 mesi
  9. 1 gennaio 1993 — 10 dicembre 1994per un anno
  10. 1 gennaio 1951 — 1 gennaio 1993per 42 anni
  11. 1 gennaio 1949 — 1 gennaio 1951per 2 anni
  12. 28 ottobre 1940 — 1 gennaio 1949testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1995 al 11 settembre 2005. 47 parole tolte, 256 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Nella prima udienza diaggiunto: All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore tolto: interroga liberamente le parti presenti aggiunto: verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando tolto: la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione aggiunto: occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

aggiunto: Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

aggiunto: Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione tolto: delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

tolto: Le aggiunto: Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il …

tolto: Ilaggiunto: Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

… articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. tolto: Entrambe le aggiunto: Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.

Se richiesto, il giudice tolto: fissa aggiunto: concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' propostetolto: . Concede altresi' alle partiaggiunto: , e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate tolto: dell'altra parte e aggiunto: dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesimetolto: . Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184aggiunto: , e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

aggiunto: L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art183 · fonte del testo

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