Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 702-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13240/2026

    7 maggio 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., costituente rimedio preventivo ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) non esonera, ove il rito sia successivamente mutato in ordinario, dall'onere di proporre l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., prevista dal medesimo art. 1-ter per le cause nelle quali non si applica il rito sommario; ne consegue che il ricorso originariamente introdotto ex art. 702-bis c.p.c. non conserva efficacia di rimedio preventivo qualora si riveli in concreto inidoneo ad assicurare una definizione accelerata del giudizio, che richieda invece un'istruzione non sommaria.

    Art. 702-bis c.p.c. · Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di maggio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31999/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

    Art. 702-bis c.p.c. · Art. 696-bis c.p.c. · Art. 8 gelli bianco

    Rassegna di dicembre 2025, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29896/2025

    12 novembre 2025

    In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

    Art. 702-bis c.p.c. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 183 c.p.c. · Art. 50-bis c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26431/2025

    30 settembre 2025

    Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

    Art. 702-bis c.p.c. · Art. 86 c.p.c. · Art. 82 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 47 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 28 febbraio 2023. 278 parole tolte, 19 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

tolto: A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.

tolto: Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

tolto: Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

tolto: Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art702bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari