Art. 473-bis.21 c.p.c. — Udienza di comparizione delle parti

[1]All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

[2]Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

[3]All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Puo' inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

[4]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 473-bis.21 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20897/2025

    23 luglio 2025

    In materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, è attribuita al tribunale in composizione collegiale ed è reclamabile avanti alla corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma, la relativa decisione spetta al tribunale in composizione monocratica ed è suscettibile di reclamo avanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 473-bis.71, commi 2 e 4, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero ex artt. 333 c.c. e 5-bis della legge n. 1984 del 1983).

    Art. 473-bis.21 c.p.c. · Art. 473-bis.1 c.p.c. · Art. 473-bis.24 c.p.c. · Art. 473-bis.40 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 73 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis21 · fonte del testo

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