Cognizione ordinaria
Atto di citazione del terzo chiamato in causa
ex artt. 106 e 269 c.p.c.
Citazione del terzo chiamato dal convenuto o, con l’autorizzazione del giudice, dall’attore, per l’udienza fissata dal giudice: garanzia, regresso, terzo obbligato, estensione della domanda o accertamento, con gli avvertimenti degli artt. 163 e 271 e la relata.
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Prima della notifica e dopo
- Art. 269, secondo comma: il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere lo spostamento della prima udienza; il giudice istruttore, nel termine previsto dall’art. 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza; il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite e la citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
- Art. 269, terzo comma: se l’interesse dell’attore a chiamare un terzo è sorto dalle difese del convenuto, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione nella memoria dell’art. 171-ter, primo comma, n. 1; il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza, e la citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Art. 183, secondo comma: salva l’applicazione dell’art. 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’art. 269, terzo comma; la norma sta fra quelle dell’udienza di prima comparizione e trattazione. Art. 269, quinto comma: in questo caso restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini dell’art. 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo.
- Artt. 269, primo comma, e 163-bis: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero. Il modello non calcola i termini.
- Art. 269, quarto comma, e art. 165: la parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’art. 165 (dieci giorni dalla notificazione; se la citazione è notificata a più persone, l’originale va inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione, art. 165, secondo comma); il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 166, almeno settanta giorni prima dell’udienza per la quale è citato.
- Art. 271: al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli artt. 166, 167, primo comma e 171-ter; se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli artt. 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo. L’art. 163, n. 7, vuole l’avvertimento delle decadenze «di cui agli articoli 38 e 167», e senza di esso la citazione è nulla (art. 164): l’atto lo riporta con le parole della norma e riporta anche l’art. 271; il modello non stabilisce quali decadenze dell’art. 167 valgano per il terzo.
- Art. 164: la citazione è nulla, fra l’altro, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge o se manca l’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163.
- Art. 171-bis, secondo comma: fra i provvedimenti delle verifiche preliminari ci sono quelli degli artt. 269, secondo comma, e 271; almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari. Art. 171-bis, quinto comma: i termini dell’art. 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma dello stesso articolo; nella chiamata dell’attore vale invece l’art. 269, quinto comma.
- Art. 108: se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione; la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.
- Art. 1485 c.c.: il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore; qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
- D.P.R. 115/2002, art. 14, comma 3: la parte che per prima si è costituita, quando formula chiamata in causa cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo; le altre parti, quando formulano chiamata in causa, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Il modello non stabilisce se il pagamento vada fatto con la comparsa che dichiara la chiamata o con la citazione del terzo, né calcola il contributo.
- D.lgs. 28/2010, art. 5, commi 1 e 2: nelle controversie del comma 1 (fra le altre, contratti assicurativi, bancari e finanziari) l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. La domanda verso il terzo chiamato si propone in un giudizio già introdotto dalla citazione dell’attore: per questo l’atto non ha una sezione sulle condizioni di procedibilità (art. 163, n. 3-bis).
- Fuori dal modello: la chiamata per ordine del giudice. Art. 270: la chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa; se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo. Fuori anche la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato (art. 271), l’integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario (art. 102, secondo comma), il procedimento semplificato (artt. 281-undecies e 281-duodecies) e il rito del lavoro (art. 420).
- Art. 137: l’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi; l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- Il modello non calcola termini, valore né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Citazione del terzo nel giudizio ordinario davanti al tribunale, chiamato dal convenuto (dichiarazione in comparsa e decreto del giudice) o dall’attore autorizzato, per l’udienza fissata dal giudice: garanzia dell’assicuratore, evizione, manleva, regresso, terzo obbligato, estensione della domanda, accertamento. Non copre la chiamata per ordine del giudice (artt. 107 e 270), quella fatta dal terzo chiamato, il procedimento semplificato e il rito del lavoro. Non calcola termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 269 (chiamata di un terzo in causa) ↗
- Codice di procedura civile, art. 271 (costituzione del terzo chiamato) ↗
- Codice di procedura civile, art. 270 (chiamata di un terzo per ordine del giudice), fuori dal modello ↗
- Codice civile, art. 1917 (assicurazione della responsabilità civile) ↗
- Codice civile, art. 1476 (obbligazioni principali del venditore) ↗
- Codice civile, art. 1479 (buona fede del compratore) ↗
- Codice civile, art. 1483 (evizione totale della cosa) ↗
- Codice civile, art. 1484 (evizione parziale) ↗
- Codice civile, art. 1485 (chiamata in causa del venditore) ↗
- Codice civile, art. 1294 (solidarietà tra condebitori) ↗
- Codice civile, art. 1298 (rapporti interni tra debitori o creditori solidali) ↗
- Codice civile, art. 1299 (regresso tra condebitori) ↗
- Codice civile, art. 2055 (responsabilità solidale) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (dichiarazione di valore e chiamata in causa) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (mediazione come condizione di procedibilità) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗