Art. 183 c.p.c. — Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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[1]((Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
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[2]Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.
Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.
Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.
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Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.
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Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.
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La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).
Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).
In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).
Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).
In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..
Nel giudizio di risarcimento del danno, qualora l'acconto corrisposto dall'assicuratore in sede stragiudiziale risulti superiore alla somma liquidata, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza è proponibile nello stesso giudizio, anche oltre le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., ove fondata su un fatto sopravvenuto non anteriormente deducibile e sempre che non risultino compromessi il contraddittorio e le garanzie difensive dell'attore.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'assicuratore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - in quanto fondata sul sopravvenuto decesso della vittima e formulata in una fase in cui non erano ancora maturate le preclusioni istruttorie).
La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, l.fall., sia nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge; il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo.
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al generico richiamo agli atti difensivi, dovendo, in caso contrario, le stesse ritenersi abbandonate, senza che sia possibile riproporle in grado d'appello.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).
La domanda di reintegrazione nella disponibilità di un immobile illegittimamente confiscato, ancorché proposta come risarcimento del danno in forma specifica, implica ex se quella di riduzione in pristino del bene, la quale, quindi, può essere validamente avanzata in corso di causa, non integrando domanda nuova né modificazione di quella originaria bensì mera precisazione di quest'ultima.
(come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento. In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).
L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.
Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).
In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, ex art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.
Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile.
Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
La domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento non è domanda nuova rispetto a quella di invalidità e inefficacia del finanziamento per applicazione di TEG usurario e di TAEG diverso da quello pattuito, poiché attiene alla medesima vicenda sostanziale, sebbene le due domande siano in rapporto di reciproca incompatibilità.
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
In caso di esercizio dell'azione negatoria della servitù, di cui all'art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 12, lett. i), e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, l'attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ma anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione» «… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 429/2005
Questione inammissibile
25 novembre 2005
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l’udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l’attore, nell’udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l’immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un’udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l’esigenza di fissare l’udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell’attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.
Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quò. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio ne' può <<ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.>> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <<la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116>>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1949 al 1 gennaio 1951. 26 parole tolte, 1 parola aggiunta in 4 capoversi.
Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulatetolto: nell' attoaggiunto: nell'atto di citazione e nella comparsa di rispostatolto: , sulle quali intendono insistere.
tolto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483.
Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazionetolto: .
tolto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
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