Art. 50-bis c.p.c. — Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

[1]Il tribunale giudica in composizione collegiale:

  • 1)nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
  • 2)nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
  • 3)nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
  • 4)nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
  • 5)NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;
  • 6)NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;
  • 7)nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
  • 7-bis)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). 178

[2]Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto. 8890

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

CautelariVersione 0.1

Reclamo contro il provvedimento cautelare

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso in camera di consiglio

Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 50-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33523/2025

    22 dicembre 2025
    • Giurisdizione volontaria

    L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.

    Art. 50-bis c.p.c. · Art. 385 c.c. · Art. 386 c.c. · Art. 339 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 41 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29896/2025

    12 novembre 2025

    In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la trattazione e la decisione sono previste in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione; pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale collegiale in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., se le udienze tenute prima dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 14 cit. si sono svolte dinanzi al giudice monocratico.

    Art. 50-bis c.p.c. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 183 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 49 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 26 novembre 2024. 21 parole tolte, 10 parole aggiunte.

7-bis) tolto: nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art50bis · fonte del testo

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