Codice di procedura civile

Art. 321 c.p.c. — Decisione

[1]Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies ((, ma se non da' lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione)). 171 173 178.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). 178 72 88

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 321 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23774/2025

    23 agosto 2025

    In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).

    Art. 321 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 6 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexiestolto: . La sentenza e' depositata in cancelleriaaggiunto: , ma se non da' lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussioneaggiunto: ..

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art321 · fonte del testo

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