Art. 22 — Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10806/2025

    24 aprile 2025

    Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

    Art. 22 · Art. 137 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 190 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 156/2018

    Questione inammissibile
    11 luglio 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015, n. 71 del 2015 e n. 162 del 2014 ).

    Art. 22 Legge professionale forense · Art. 3 cost. · Art. 8 Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee · Art. 1 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2013

2013oggi
  1. 25 febbraio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 29 febbraio 2024 — 25 febbraio 2025per 12 mesi
  3. 28 febbraio 2023 — 29 febbraio 2024per un anno
  4. 1 marzo 2022 — 28 febbraio 2023per 12 mesi
  5. 2 marzo 2021 — 1 marzo 2022per 12 mesi
  6. 1 marzo 2020 — 2 marzo 2021per un anno
  7. 1 gennaio 2019 — 1 marzo 2020per un anno
  8. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  9. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  10. 27 febbraio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  11. 18 gennaio 2013 — 27 febbraio 2016testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2024 al 25 febbraio 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tolto: dodici aggiunto: tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 4 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art22 · fonte del testo

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