Art. 22 c.a.d. — Copie informatiche di documenti analogici

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le Linee guida. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Testo vigente dal 22 aprile 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 22 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2299/2026

    4 febbraio 2026

    In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

    Art. 22 c.a.d. · Art. 72-bis Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di febbraio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13198/2025

    18 maggio 2025

    In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

    Art. 22 c.a.d. · Art. 369 c.p.c. · Art. 1 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 223 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere tolto: gli aggiunto: agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22 · fonte del testo

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