Art. 436-bis c.p.c. — Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. 171 173

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

136

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 436-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16077/2025

    16 giugno 2025

    La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

    Art. 436-bis c.p.c. · Art. 348-ter c.p.c. · Art. 668 c.p.c. · Art. 283 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 87 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art436bis · fonte del testo

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