Codice dell’amministrazione digitale

Art. 1 c.a.d. — Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

  • a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • c)carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
  • d)carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • g)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • h)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • i)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • i-bis)copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;
  • i-ter)copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;
  • i-quater)copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
  • i-quinquies)duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
  • i-sexies)dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;
  • l)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • l-bis)formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
  • l-ter)dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
  • 2)sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
  • m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • n)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • n-bis)Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
  • n-ter)domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
  • n-quater)servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;
  • o)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • p)documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • p-bis)documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • q)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • q-bis)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • r)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • s)firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • t)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • u)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • u-bis)gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • u-quater)identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
  • v)originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
  • v-bis)posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  • z)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • aa)titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonche' alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica;
  • bb)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  • cc)titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
  • dd)interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
  • ee)cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))
  • ff)Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS; Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)).

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16186/2026

    25 maggio 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso per l'apertura della procedura concorsuale - effettuata a cura della cancelleria a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio per la violazione dell'obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata - non viene inficiata da eventuali vizi della procedura di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, ai quali nessuna rilevanza può essere attribuita ove la notificazione sia comunque avvenuta all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, facilmente (e doverosamente) consultabile dall'imprenditore presso il proprio cassetto digitale.

    Art. 1 c.a.d.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13198/2025

    18 maggio 2025

    In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

    Art. 1 c.a.d. · Art. 369 c.p.c. · Art. 22 c.a.d.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12971/2024

    13 maggio 2024

    La Sezione Terza Civile, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”, premesse le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022; b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

    Art. 1 c.a.d. · Art. 23 c.a.d. · Art. 369 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/2018

    Altra decisione
    11 maggio 2018

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 118 cost. · Art. 120 cost. · Art. 119 cost. · Art. 1 c.a.d.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 812 parole aggiunte in 30 capoversi.

aggiunto: i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;

aggiunto: l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

aggiunto: l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;

aggiunto: 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

aggiunto: m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

aggiunto: n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

aggiunto: n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;

aggiunto: o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

aggiunto: p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

aggiunto: q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

aggiunto: t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;

aggiunto: v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

aggiunto: v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

aggiunto: z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica;

aggiunto: bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

aggiunto: cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';

aggiunto: dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;

aggiunto: ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.

aggiunto: ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del … posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato aggiunto: qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1 · fonte del testo

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