Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

235 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Pagina 3 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 150ª delle 235 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33239/2025

    Organi preposti al fallimento › Tribunale fallimentare › Competenza funzionale

    Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.

    In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

    Rv. 677437-01Rassegna di dicembre 2025, p. 72Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 94 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33119/2025

    Ripartizione dell'attivo

    Esenzione art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - Prestazione professionale per accordo di ristrutturazione del debito bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del solvens, è stato ritenuto non riconducibile all'esenzione rispettivamente prevista dall'art 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.).

    Rv. 676703-01Rassegna di dicembre 2025, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33157/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo gratuito

    Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. - Applicabilità – Esclusione.

    I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

    Rv. 676704-01Rassegna di dicembre 2025, p. 37Art. 64 fallimento · Art. 69-bis fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32884/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Competenza territoriale - Fusione per incorporazione - Liquidazione giudiziale della incorporata - Limiti - Apertura della liquidazione giudiziale della incorporante - Irrilevanza entro l’anno di cui all’art. 33, comma 2 ccii.

    Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 676701-01Rassegna di dicembre 2025, p. 34Art. 2504 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32992/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Stralcio debiti tributari ex art. 4 d.l. n. 119/2018 - Oggetto - Cartella - Esclusione - Singolo carico - Limiti - Conseguenze - Dovere del giudice delegato di accertare il residuo credito - Sussistenza.

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, lo stralcio dei debiti tributari ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 non riguarda l'intera cartella esattoriale, ma il singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, purché alla data del 24 ottobre 2018 l'importo residuo non ecceda euro 1.000, al netto di interessi di mora e aggio; ne consegue che detto stralcio non determina la caducazione dell'intera cartella né, tanto meno, del ruolo, sì che il giudice delegato, non venendo in considerazione un nuovo esercizio di potestà impositiva, è tenuto ad accertare il residuo credito mediante una mera operazione di detrazione matematica degli importi dei singoli carichi annullati ope legis e, in assenza di altre contestazioni, a disporne l'ammissione al passivo.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 676702-01Rassegna di dicembre 2025, p. 35Art. 88 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32399/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Impugnazione dei crediti ammessi

    Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.

    Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

    Rv. 676560-01Rassegna di dicembre 2025, p. 29Art. 188 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 189 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 88 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31968/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento - Interruzione automatica ex art. 43, comma 3, l.fall. - Applicazione - Eccezione.

    In caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69 ss. del d.lgs n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

    Rv. 676691-01Rassegna di dicembre 2025, p. 22Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31879/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Procedimento

    Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Portata - Rilevanza sulla esigibilità dei singoli crediti attinti dal reato - Accertamento dello stato di insolvenza - Doverosità - Conseguenze.

    La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

    Rv. 676687-01Rassegna di dicembre 2025, p. 20Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31638/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › Istanza del P.M.

    Liquidazione giudiziale - Legittimazione del P.M. - Art. 38 CCII - Fattispecie.

    In tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 38 CCII a presentare il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la notitia decoctionis nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del P.M., il quale aveva appreso dell'insolvenza della società debitrice nell'ambito di accertamenti riguardanti altro soggetto, titolare di impresa individuale collegata a quella oggetto di domanda).

    Rv. 676746-01Rassegna di dicembre 2025, p. 16Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31642/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge – pagamento indebito - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore dichiarato fallito - Ammissibilità.

    In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 676557-01Rassegna di dicembre 2025, p. 17Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31657/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - Fondo comune di investimento - Litisconsorzio creditori e quotisti - Esclusione - Legittimazione al ricorso e all'impugnazione.

    In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 676558-01Rassegna di dicembre 2025, p. 18Art. 102 c.p.c. · Art. 57 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Competenza di un tribunale diverso da quello individuato attraverso le presunzioni dell'art. 27 comma 3 CCII - Onere della prova - Duplice contenuto

    Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.

    Rv. 676747-01Rassegna di dicembre 2025, p. 18Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31086/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Liquidazione giudiziale - Apertura - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Omessa comparizione delle parti - Applicabilità dell’art. 181 c.p.c. - Esclusione - Dovere del giudice di definire ex officio il giudizio - Sussistenza.

    Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

    Rv. 676872-01Rassegna di novembre 2025, p. 42Art. 181 c.p.c. · Art. 49 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30969/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Fallimento sopravvenuto in pendenza di giudizio - Subentro del curatore - Grado di appello - Legittimità - Inerzia serbata in primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.

    Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).

    Rv. 676871-01Rassegna di novembre 2025, p. 41Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30904/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › Istanza del P.M.

    Liquidazione giudiziale - Iniziativa del Pubblico Ministero ex art. 38 c.c.i.i. - Natura autonoma - Conseguenze.

    In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

    Rv. 676684-01Rassegna di novembre 2025, p. 40Art. 38 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30911/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Passivo fallimentare - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - Credito oggetto di accertamento negativo - Inclusione - Restituzione di quanto versato - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. ricomprende anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato, nonché il credito alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, quando essa sia stata, in tutto o in parte, caducata in accoglimento dell'impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore del fallimento. (Nella specie, ha confermato il decreto di ammissione al passivo con riserva sia del credito vantato dall'opponente, già oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, sia del credito alla restituzione della somma versata in esecuzione di tale sentenza, successivamente caducata).

    Rv. 677072-01Rassegna di novembre 2025, p. 40Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30759/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Effetti

    Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione.

    Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 676388-01Rassegna di novembre 2025, p. 37Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30719/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Fallimento - Legittimazione supplementare ed eccezionale del fallito - Inerzia della curatela - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).

    Rv. 676552-01Rassegna di novembre 2025, p. 33Art. 24 cost. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30721/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

    Rv. 677161-01Rassegna di novembre 2025, p. 34Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30725/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.

    L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

    Rv. 677069-01Rassegna di novembre 2025, p. 34Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30732/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Capacità processuale "suppletiva" del fallito - Presupposti - Inerzia del curatore - Condizioni - Ambito tributario - Differenze.

    In tema di fallimento, la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.

    Rv. 676553-01Rassegna di novembre 2025, p. 35Art. 24 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    Ripartizione dell'attivo › Rendiconto del curatore

    Il provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l. fall., proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale.

    Rv. 676387-01Rassegna di novembre 2025, p. 29Art. 26 fallimento · Art. 116 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti › Reclami

    Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l. fall. - Partecipazione del giudice delegato al collegio che provvede in camera di consiglio - Incompatibità - Insussistenza - Fondamento.

    Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per) · Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 676387-02Rassegna di novembre 2025, p. 29Art. 25 fallimento · Art. 116 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30174/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.

    Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

    Rv. 676386-01Rassegna di novembre 2025, p. 27Art. 1241 c.c. · Art. 1851 c.c. · Art. 1853 c.c. · Art. 2748 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30032/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal debitor debitoris - Legittimazione passiva - Beneficiario dell'atto solutorio - Fondamento.

    In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.

    Rv. 677044-01Rassegna di novembre 2025, p. 25Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29918/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012 - Rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. - Applicabilità anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 - Sussistenza - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Onere della parte - Fondamento.

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

    Rv. 676385-01Rassegna di novembre 2025, p. 25Art. 739 c.p.c. · Art. 10 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29782/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

    In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Appello

    Rv. 677115-01Rassegna di novembre 2025, p. 24Art. 339 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 352 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29599/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Creditori privilegiati

    Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.

    In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

    Rv. 676381-01Rassegna di novembre 2025, p. 22Art. 1203 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Privilegio del credito per interessi - Misura legale del tasso di interesse - Riferimento al tasso stabilito dalla legge speciale del credito - Esclusione - Riferimento al tasso generale ex art. 1284 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

    Rv. 676382-01Rassegna di novembre 2025, p. 23Art. 1284 c.c. · Art. 2749 c.c. · Art. 54 fallimento · Art. 2855 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29423/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento.

    I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

    Rv. 675993-01Rassegna di novembre 2025, p. 19Art. 100 c.p.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29432/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Azione ex art. 44 l. fall. - Proposizione - Previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28 del 2010 - Necessità - Esclusione - Ragioni.

    La proposizione dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, non vertendo sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali e avendo, invece, natura personale, essendo finalizzata a perseguire il solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dal debitore.

    Rv. 676869-01Rassegna di novembre 2025, p. 20Art. 5 mediazioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29245/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito erariale oggetto di cartella di pagamento impugnata - Ammissione al passivo con riserva - Rigetto della domanda in primo grado - Interesse della curatela all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

    Nel caso in cui l'ammissione con riserva al passivo fallimentare sia avvenuta per la pendenza di un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a un credito erariale, sussiste l'interesse della curatela a ricorrere avverso il rigetto in primo grado della domanda, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe, per effetto del disposto di cui all'art. 113-bis l.fall., l'esclusione di detto credito dal passivo, a nulla rilevando che lo stesso possa esservi insinuato a prescindere dall'emissione della cartella esattoriale e, in generale, da un atto esecutivo, sulla base della sola esistenza dell'obbligazione (la quale - salvo contestazione nel merito - può essere provata dall'esibizione del ruolo).

    Rv. 677021-01Rassegna di novembre 2025, p. 115Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29050/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l . fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza.

    L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

    Rv. 676092-01Rassegna di novembre 2025, p. 18Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28918/2025

    Liquidazione dell'attivo

    Vendita competitiva ex art. 107 l. fall. - Prelazione legale ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 - Compatibilità - Sussistenza - Condizioni per il riconoscimento - Fondamento.

    In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 675989-01Rassegna di novembre 2025, p. 15Art. 107 fallimento · Art. 104-bis fallimento · Art. 560 c.p.c. · Art. 38 Legge sull’equo canoneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28578/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell’ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).

    Classificata anche sotto: Società › Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 676551-01Rassegna di ottobre 2025, p. 38Art. 2495 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    Liquidazione controllata - Liquidatore - Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

    Rv. 675984-01Rassegna di ottobre 2025, p. 33Art. 274 c.c.i.i. · Art. 128 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.

    In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Termini processuali

    Rv. 675984-02Rassegna di ottobre 2025, p. 34Art. 133 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i. · Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Privilegio generale mobiliare ex art. 2752, comma 1, c.c. - Sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 676222-01Rassegna di ottobre 2025, p. 28Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28022/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Pagamento eseguito dopo il fallimento - Dal committente ex art. 4, comma 2, dpr n. 207/2010 in favore dell'INPS - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Fondamento.

    Il pagamento diretto del debito risultante dal certificato di regolarità contributiva (DURC), eseguito in favore dell'INPS dal committente, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ratione temporis vigente, è inefficace ex art. 44 l.fall., trattandosi del pagamento di un credito dell'ente previdenziale assoggettato a concorso, che viene eseguito dal terzo in luogo del debitore insolvente e che, pertanto, lede la par condicio creditorum.

    Rv. 676861-01Rassegna di ottobre 2025, p. 29Art. 4 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28025/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Comunicazione e pubblicazione

    Inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. - Amministrazione straordinaria - Effetti dell'apertura della procedura concorsuale - Decorrenza.

    In tema di amministrazione straordinaria, ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato a tale procedura, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, si applica l'art. 44, comma 1 l. fall., computando gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero (c.d. zero hour rule) del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, in quanto è da tale data che si determinano nei confronti dei terzi gli effetti dello spossessamento del solvens.

    Rv. 676223-01Rassegna di ottobre 2025, p. 29Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27768/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Revocatoria fallimentare - Art. 13 Reg. CE n. 1346 del 2000 e art. 14 l. n. 218 del 1995 - Rapporto di specialità - Esclusione - Complementarietà - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità).

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 675981-01Rassegna di ottobre 2025, p. 24Art. 14 Diritto internazionale privatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27361/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti

    Scioglimento del contratto per fallimento - Efficacia ex nunc - Pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate - Sussistenza - Esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio - Eccezione - Opponibilità.

    Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.

    Rv. 676372-01Rassegna di ottobre 2025, p. 21Art. 1460 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 81 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27214/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    In tema di prova per presunzioni il requisito della gravità richiede che l’inferenza del fatto ignoto da quello noto si basi su un ragionamento probabilistico, mentre quello della precisione che tale inferenza abbia un grado di probabilità tale che dal fatto storico accertato possa desumersi solo il fatto ignoto da provare, e non anche altri fatti diversi. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato l’azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una Banca – con cui era stato richiesto di dichiarare inefficaci una serie di rimesse solutorie – ritenendo esclusa la scientia decotionis in ragione sia del comportamento della banca che aveva concesso nuovo credito, sia di un’operazione di rifinanziamento per ripianare le perdite compiuta dai soci dieci anni prima il dissesto, affermando che il primo elemento era privo del requisito della precisione, potendo la decisione della banca spiegarsi anche in base all’aspettativa di rientro dall’esposizione debitoria, ed il secondo privo di quello della gravità).

    In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").

    Classificata anche sotto: Prova civile › Poteri (o obblighi) del giudice

    Rv. 676958-01Rassegna di ottobre 2025, p. 18Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27219/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari

    Rv. 676408-01Rassegna di ottobre 2025, p. 18Art. 1241 c.c. · Art. 1852 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26726/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Contratto pattiziamente assoggettato alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Eccezione di applicabilità dell’esenzione da revocatoria ex artt. 13 e 4, par. 2, lett. m), Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Termine per la proposizione - Individuazione.

    In tema di azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "causa petendi", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 675947-01Rassegna di ottobre 2025, p. 15Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26733/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Giudizio di opposizione allo stato passivo e giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale da cui origina il credito - Contemporanea pendenza - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Improcedibilità del giudizio ordinario - Sussistenza - Ragioni.

    La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo

    Rv. 676219-01Rassegna di ottobre 2025, p. 16Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26630/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Creditore ammesso allo stato passivo - Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. promosso da altro creditore - Legittimità - Condizioni.

    Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

    Rv. 675943-01Rassegna di ottobre 2025, p. 13Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 268 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26655/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Ripartizione

    Progetto di riparto fallimentare esecutivo - Reclamo - Possibilità per il giudice di disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo - Esclusione - Ragioni.

    Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675944-01Rassegna di ottobre 2025, p. 13Art. 26 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 110 fallimento · Art. 113 fallimento e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26655/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Ripartizione

    Ripartizioni parziali - Decisione del commissario straordinario di non disporre accantonamenti oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall'art. 113, comma 1, l. fall. - Legittimità - Fondamento.

    In tema di accantonamenti ex art. 113, comma 2, l.fall, la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, prevista dall'art. 113, comma 1, l.fall., non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità.

    Rv. 675944-02Rassegna di ottobre 2025, p. 14Art. 113 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 110 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26528/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Simulazione (nozione)

    Rv. 676926-01Rassegna di ottobre 2025, p. 44Art. 1417 c.c. · Art. 2722 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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