Art. 14 — Conoscenza della legge straniera applicabile

L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27768/2025

    17 ottobre 2025

    In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità).

    Art. 14

    Rassegna di ottobre 2025, p. 24 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art14 · fonte del testo

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