Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

235 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 235 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6816/2026

    Ripartizione dell'attivo › Rendiconto del curatore

    Azione di rendiconto ordinaria e azione di rendiconto concorsuale - Presupposti ed oggetto - Differenze.

    L'azione di rendiconto ordinaria, meramente facoltativa e rimessa all'iniziativa degli interessati, ha come oggetto l'accertamento del diritto della parte alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all'emissione di titoli di pagamento; l'azione di rendiconto concorsuale - nella quale non è l'interessato a chiedere al gestore il deposito del conto ma è questo ad essere onerato ex lege al relativo deposito e gli interessati hanno facoltà di proporre contestazioni al tribunale - ha, invece, ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 677888-02Rassegna di marzo 2026, p. 65Art. 263 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6649/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

    Classificata anche sotto: Competenza civile › Incompetenza

    Rv. 677884-01Rassegna di marzo 2026, p. 61Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6662/2026

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari

    Accordi di ristrutturazione dei debiti - Efficacia ex artt. 182 bis e segg. l.fall. - Efficacia estesa ai creditori non aderenti - Diritti nei confronti dei coobbligati - Persistenza.

    Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 182 bis e ss. l.fall., introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 2, lett. f), del d.l. n. 118 del 2021, conv., con modif., dalla l. n. 147 del 2021, la cui efficacia sia estesa anche ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso.

    Rv. 677885-01Rassegna di marzo 2026, p. 62Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6665/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Eccezione di prescrizione del credito - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo - Esclusione - Limiti.

    L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile

    Rv. 677886-01Rassegna di marzo 2026, p. 62Art. 2938 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 37 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6666/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Stato d'insolvenza

    Apertura della liquidazione giudiziale - Società in liquidazione - Valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza – Contenuto.

    Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

    Rv. 677887-03Rassegna di marzo 2026, p. 63Art. 2484 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6581/2026

    Organi preposti al fallimento › Tribunale fallimentare › Provvedimenti › Decisione dei reclami

    Sindacato sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 l.fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

    Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

    Rv. 678483-01Rassegna di marzo 2026, p. 59Art. 111 cost. · Art. 26 fallimento · Art. 72 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6589/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Procedimento

    Società sottoposta a sequestro preventivo penale - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Sede dell'impresa - Luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ricorso per la dichiarazione di fallimento di società sottoposta a sequestro preventivo penale, il luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni, non può essere la sede effettiva dell'impresa, rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 9 della l.fall., né può ritenersi la stessa trasferita presso il suo domicilio quando l'attività commerciale è cessata, o è in corso di esaurimento, non essendo l'amministratore ed il legale rappresentante della società.

    Rv. 678484-01Rassegna di marzo 2026, p. 60Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6591/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 678590-01Rassegna di marzo 2026, p. 60Art. 15 fallimento · Art. 18 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Domanda avente ad oggetto beni soggetti al regime pubblicitario trascritta in data antecedente al fallimento - Necessaria premessa di domande restitutorie o risarcitorie - Forme dell'accertamento del passivo - Necessità - Fondamento - Pretese estranee alla partecipazione al concorso o oggetto di sentenza non passata in giudicato - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità.

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa e che sia promossa prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della l. fall., stante il rilievo che assume la pregiudiziale costitutiva nella genesi dei crediti restitutori e risarcitori, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.

    Rv. 677566-01Rassegna di marzo 2026, p. 13Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Trasferimento in sede fallimentare - Decisione - Natura.

    La decisione sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che costituisca premessa di domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa, promossa in sede di cognizione ordinaria prima del fallimento e trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria.

    Rv. 677566-02Rassegna di marzo 2026, p. 13Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Pronuncia di improcedibilità in sede ordinaria - Trasferimento in sede fallimentare - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Proposizione al giudice delegato - Sufficienza - Conseguenze della mancata riproposizione.

    Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Interruzione del processo

    Rv. 677566-03Rassegna di marzo 2026, p. 12Art. 1453 c.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 2668 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Domanda di risoluzione trascritta proposta nei confronti della parte poi fallita - Accoglimento - Annotazione del decreto del giudice delegato o quello del tribunale fallimentare emesso in sede di impugnazione - Necessità - Fondamento

    In caso di domanda di risoluzione trascritta, proposta nei confronti della parte poi fallita, l'accoglimento della stessa, disposto con decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c., stante l'estensibilità della medesima esigenza di conoscibilità da parte dei terzi anche ai mutamenti giuridici, di cui ai commi 1 e 2, che abbiano titolo in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza.

    Classificata anche sotto: Trascrizione

    Rv. 677566-04Rassegna di marzo 2026, p. 12Art. 2655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Contrapposta domanda promossa dal contraente poi fallito - Prosecuzione da parte del curatore dopo la dichiarazione di fallimento - Rispettive sedi processuali - Trattazione unitaria dopo l’esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti - Esclusione - Fondamento.

    Organi preposti al fallimento › Tribunale fallimentare › Competenza funzionale

    Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l'altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria, dovendo escludersi la loro trattazione unitaria, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti, posto che la trattazione dei procedimenti riuniti con il rito ordinario, imposta dall'art. 40 c.p.c., nella formulazione antecedente la riforma ex d.lgs. n. 149 del 2022, si porrebbe in contrasto con la specificità della materia concorsuale e le esigenze di speditezza che la connotano e che nel procedimento di verifica dello stato passivo e nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione non sono ammissibili domande del curatore verso terzi soggetti.

    Rv. 677271-01Rassegna di marzo 2026, p. 15Art. 52 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta e trasferita in sede fallimentare - Contrapposta domanda promossa dal contraente fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria - Sospensione del giudizio di opposizione al passivo per pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo

    Rv. 677271-02Rassegna di marzo 2026, p. 14Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 295 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5847/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.

    (testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Rimessa su conto corrente bancario - Natura solutoria o ripristinatoria - Accertamento - Necessità - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria - Onere della prova del convenuto. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

    Rv. 678473-01Rassegna di marzo 2026, p. 50Art. 1823 c.c. · Art. 1857 c.c. · Art. 2657 c.c. · Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5722/2026

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Stato d'insolvenza

    Art. 5 l.fall. - Valutazione delle condizioni economiche necessarie - Criterio di normalità dell'esercizio - Stato di impotenza funzionale non transitoria - Presupposti - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione.

    Lo stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante ex art. 5 della l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, non è escluso né dal superamento dell'attivo sul passivo né dall'assenza di inadempimenti esteriormente apprezzabili, risolvendosi in una situazione non transitoria di impotenza funzionale a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa, desumibile, secondo un criterio di normalità economica, dall'incapacità di produrre redditività idonea alla copertura delle esigenze aziendali, in primo luogo debitorie, nonché dall'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni patrimoniali, costituendo il relativo accertamento un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

    Rv. 678467-01Rassegna di marzo 2026, p. 46Art. 5 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5663/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Crediti dei professionisti - Privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. - Ultimi due anni di prestazione- Incarichi plurimi - Modalità di calcolo - Ratio - Unitarietà o meno della prestazione - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. sui crediti dei professionisti, il limite degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito, in caso di incarichi plurimi, al complessivo rapporto professionale, con esclusione dal privilegio dei corrispettivi relativi ad incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto, poiché il limite biennale risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori, evitando l'erosione della garanzia patrimoniale generica mediante una prelazione priva di pubblicità; la verifica della unitarietà o meno della prestazione (anche mediante distinzione tra attività stragiudiziale e giudiziale) integra un accertamento di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per il compenso relativo ad attività stragiudiziale ritenuta esaurita in epoca anteriore all'ultimo biennio del complessivo rapporto).

    Rv. 677882-01Rassegna di marzo 2026, p. 43Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5668/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Professionista - Stima di partecipazioni sociali - Determinazione del compenso - Criteri.

    In tema di opposizione allo stato passivo relativa alla liquidazione del compenso del professionista per l'attività di stima di partecipazioni sociali, il rinvio operato dall'art. 31, comma 2, lett. c), del d.m. n. 169 del 2010 agli onorari previsti dalla precedente lett. b) va inteso come riferito alle sole aliquote ivi indicate, da applicare sul valore delle quote concretamente stimate, e non sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività.

    Classificata anche sotto: Professionisti

    Rv. 677605-01Rassegna di marzo 2026, p. 44Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Liquidazione giudiziale - Opposizione allo stato passivo - Professionista - Redazione di un business plan - Contenuto della prestazione - Verifica sulla attendibilità dei dati contabili - Eccezione di inadempimento - Conseguenze.

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Classificata anche sotto: Professionisti

    Rv. 677637-01Rassegna di marzo 2026, p. 44Art. 2751-bis c.c. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 44 c.c.i.i. · Art. 84 c.c.i.i. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5676/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Domanda di verifica dei crediti o di accertamento di diritti reali o personali - Cognizione del giudice del concorso - Errata proposizione davanti ad altro giudice - Vizio processuale - Giudicato implicito - Esclusione - Fondamento.

    Non si forma giudicato implicito sul vizio processuale derivante dall'erronea proposizione o prosecuzione, dinanzi a un giudice diverso da quello del concorso, della domanda di verifica dei crediti o di accertamento di diritti reali o personali, quando la domanda sia devoluta alla cognizione del giudice concorsuale nell'ambito della procedura endoconcorsuale, salvo che, nel regime anteriore alla riforma del 2006, si tratti di azione reale immobiliare; tale vizio, infatti, attenendo alla potestas iudicandi, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché la sua mancata rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.

    Rv. 677970-01Rassegna di marzo 2026, p. 45Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5320/2026

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Creditori privilegiati

    Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore - Natura contrattuale - Conseguenze in materia di onere della prova - Fattispecie.

    L'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario liquidatore nominato nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ha natura contrattuale, sicché la società che agisce in giudizio è tenuta ad allegare e provare le condotte illecite e inadempienti del liquidatore, il danno arrecato e il nesso di causalità, mentre grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte di prelievi di ingenti somme di denaro privi di registrazione e giustificazione, aveva ritenuto responsabile il commissario liquidatore che non aveva dimostrato la loro riferibilità alle esigenze della procedura).

    Rv. 677876-01Rassegna di marzo 2026, p. 37Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4346/2026

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Locazione

    Locazione immobiliare soggetta a regime vincolistico - Tacita proroga - Fallimento - Mancata autorizzazione del giudice - Seconda scadenza - Conseguenze.

    In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 677082-01Rassegna di febbraio 2026, p. 39Art. 560 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4367/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Azione di regolamento dei confini - Litisconsorti necessari - Individuazione - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Limitazione della domanda al solo accertamento - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

    Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio · Proprietà

    Rv. 677460-01Rassegna di febbraio 2026, p. 63Art. 950 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4231/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)

    Condizioni - "Scientia decoctionis" - Convinzione dell'imminente fallimento della controparte - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dello stato di insolvenza - Sufficienza - Fattispecie.

    In tema di presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, l. fall. non richiede che l'atto revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro dell'imminente fallimento della propria controparte, ma presuppone solo che il terzo sia almeno consapevole del suo stato di insolvenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto sussistente una grave situazione di decozione della società, aveva tuttavia escluso la scientia decotionis in capo alla banca creditrice, in forza dell'efficacia rassicurante derivante dall'imminente adozione del d.l. 103 del 2010, contenente disposizioni di sostegno alla regolarità del servizio di trasporto pubblico marittimo, di cui la debitrice era concessionaria).

    Rv. 677116-01Rassegna di febbraio 2026, p. 38Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3931/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Attività di assistenza legale - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.

    Ripartizione dell'attivo

    Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.

    Rv. 677080-02Rassegna di febbraio 2026, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3741/2026

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Rapporti di imposta anteriori al fallimento - Inerzia della curatela nei confronti dell'atto impositivo - Legittimazione processuale straordinaria della società fallita - Sufficienza.

    In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678060-01Rassegna di febbraio 2026, p. 132Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3203/2026

    Ripartizione dell'attivo › Rendiconto del curatore

    Decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ex art. 116, ult. comma l.fall. - Mancata o ritardata iscrizione a ruolo della causa - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 677598-02Rassegna di febbraio 2026, p. 29Art. 307 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3204/2026

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita › Non eseguita

    Domanda ex art. 2932 c.c. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.

    L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Classificata anche sotto: Trascrizione

    Rv. 677430-01Rassegna di febbraio 2026, p. 30Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 72 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3056/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità.

    In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677508-02Rassegna di febbraio 2026, p. 26Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2779/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII - Prededuzione del credito del professionista per la predisposizione del piano e la presentazione della domanda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII, il credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato non può essere riconosciuto in prededuzione, non rientrando tale fattispecie tra le ipotesi tipiche e tassative previste dall'art. 6 del Codice della crisi.

    Rv. 677510-01Rassegna di febbraio 2026, p. 18Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del CCII - Proposta di concordato fallimentare presentata in epoca successiva - Disciplina del concordato fallimentare - Applicabilità - Fondamento.

    In caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del CCII.

    Rv. 677426-01Rassegna di febbraio 2026, p. 20Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Concordato fallimentare - Proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria - Applicabilità dell'art. 152 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di concordato fallimentare, il disposto dell'art. 152 della l.fall. non si applica alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria, poiché le formalità contenute nel predetto articolo sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società fallita.

    Rv. 677426-02Rassegna di febbraio 2026, p. 21Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Concordato fallimentare - Ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori di una prima proposta - Fissazione del termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall. - Deposito di ulteriore proposta - Revoca del decreto del giudice delegato e sospensione delle operazioni di voto - Esclusione - Informazione ai creditori della proposta sopravvenuta - Ammissibilità.

    In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

    Rv. 677426-03Rassegna di febbraio 2026, p. 20Art. 125 fallimento · Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2241/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Insinuazione al passivo della banca - Credito derivante da conto corrente - Utilizzo del "saldo zero" - Possibilità - Condizioni.

    In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.

    Rv. 677592-01Rassegna di febbraio 2026, p. 14Art. 2697 c.c. · Art. 1832 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Insinuazione al passivo - Credito della banca - Deposito degli estratti conto - Contestazioni specifiche del curatore - Necessità - Valore probatorio dell'estratto conto - Non contestazione - Ammissibilità.

    In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.

    Rv. 677869-01Rassegna di febbraio 2026, p. 14Art. 1832 c.c. · Art. 1857 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) · Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 677869-02Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare › Voto

    In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l'applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d'interessi.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 677593-01Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Revoca

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 677668-01Rassegna di febbraio 2026, p. 13Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento · Art. 51 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2011/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Ammissione allo stato passivo - Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Prova - Data certa - Necessità - Altri mezzi di prova - Esclusione - Conseguenze

    In tema di ammissione allo stato passivo, la prova dei contratti bancari, per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., va data con documentazione avente data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all'apertura del concorso, non potendo la stessa essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova sicché, in mancanza di data certa del contratto, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito.

    Rv. 677284-01Rassegna di gennaio 2026, p. 40Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Rv. 677285-01Rassegna di gennaio 2026, p. 41Art. 308 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 96 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2043/2026

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il difensore che assiste l'imprenditore, nei cui confronti è stata richiesta la liquidazione giudiziale, nell'espletamento del mandato professionale, è tenuto a consigliare al cliente le scelte concretamente e proficuamente esperibili, informandolo sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi e sul rischio di responsabilità, anche penale, che si assume ritardando ingiustificatamente l'apertura della liquidazione giudiziale medesima; ne consegue che egli è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni utili per verificare la sussistenza effettiva delle condizioni per l'accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva disatteso l'istanza di ammissione al passivo del difensore della società assistita volta ad ottenere il compenso per la presentazione di una domanda prenotativa di concordato preventivo in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del pubblico ministero, in difetto della prova di aver fornito le informazioni necessarie al cliente).

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 677745-01Rassegna di gennaio 2026, p. 41Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1928/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Art. 108 l. fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.

    L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

    Rv. 676789-01Rassegna di gennaio 2026, p. 39Art. 108 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 880/2026

    Società e consorzi

    Impresa agricola - Organizzata in forma di società cooperativa - Assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento - Esclusione.

    L'imprenditore agricolo organizzato in forma di società cooperativa é escluso dall'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto sottoposto ex art. 2545 terdecies c.c. alla liquidazione coatta amministrativa e, perciò, destinatario del divieto generale previsto all'art. 6 della medesima legge per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

    Rv. 676905-01Rassegna di gennaio 2026, p. 24Art. 6 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 2545-terdecies c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 950/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Liquidazione attivo fallimentare - Curatore - Potere di sospensione della vendita - Limiti - Art. 107 e 108 l.fall.

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di mobili

    In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

    Rv. 677047-01Rassegna di gennaio 2026, p. 25Art. 107 fallimento · Art. 108 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 575/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

    Rv. 677538-01Rassegna di gennaio 2026, p. 18Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 482/2026

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto - Condizioni - Riferibilità dell'attività di impresa alla società di fatto - Necessità - Portata.

    La declaratoria di estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto dallo stesso intrapresa con altri soggetti, ai sensi dell'art. 147 comma 5 l. fall., postula la "riferibilità" dell'attività dell'imprenditore individuale alla società di fatto; tuttavia, tale "riferibilità" non richiede la perfetta "identità" tra l'attività dell'imprenditore individuale e l'attività della società di fatto, essendo sufficiente che la prima sia un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti.

    Rv. 677507-01Rassegna di gennaio 2026, p. 17Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 101/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti entro termini diversi da quelli pattuiti - Piano di rientro concordato successivamente - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

    In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all'obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.

    Rv. 676783-01Rassegna di gennaio 2026, p. 11Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34881/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Amministratore giudiziario - Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale - Legittimazione - Fondamento - Assemblea - Competenza - Esclusione

    L'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676982-03Rassegna di dicembre 2025, p. 52Art. 2409 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34450/2025

    Effetti › Per i creditori › Divieto di esecuzioni individuali

    Concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notifica in pendenza della procedura - Interessi moratori - Aggi - Illegittimità - Esclusione - Inopponibilità alla procedura.

    La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. l. fall., può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, dovendosi ritenere che, tanto i primi che i secondi, non siano illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e che possano, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677339-01Rassegna di dicembre 2025, p. 212Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 30 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33590/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Stato d'insolvenza

    Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d’insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell’impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni.

    In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

    Rv. 676397-01Rassegna di dicembre 2025, p. 42Art. 5 fallimento · Art. 10 fallimentoDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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