Art. 38 c.c.i.i. — Iniziativa del pubblico ministero

(( Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti)) ((per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.)) (( Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. ))

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30904/2025

    25 novembre 2025

    In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

    Art. 38 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 40 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 41 parole tolte, 93 parole aggiunte.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo aggiunto: 3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art38 · fonte del testo

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