Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:

  • a)l'indicazione della corte di appello competente;
  • b)le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
  • c)l'esposizione ((dei motivi)) su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
  • d)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato ((a cura del reclamante)) al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni ((dalla comunicazione del decreto)). Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito ((...)) di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. (( La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello. )) Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. (( In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 51 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6665/2026

    20 marzo 2026

    L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 2938 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 37 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31086/2025

    27 novembre 2025

    Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 181 c.p.c. · Art. 49 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 65 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i. · Art. 94 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27909/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

    Art. 51 c.c.i.i. · Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 292 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 105 parole tolte, 112 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) l'esposizione dei tolto: fatti e degli elementi di diritto aggiunto: motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

… del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura tolto: della cancelleria o in via telematica, al reclamante, aggiunto: del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni aggiunto: dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non … cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito tolto: in cancelleriaaggiunto: ... di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' … sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. La sentenza e' notificatatolto: , a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e aggiunto: alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 aggiunto: a cura della cancelleria della corte d'appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla … contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. tolto: Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile aggiunto: In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, tolto: il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se aggiunto: se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo tolto: e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 delaggiunto: . Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115aggiunto: , il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari