Art. 133 c.c.i.i. — Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 133 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13226/2026

    7 maggio 2026

    In tema di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Art. 133 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    23 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

    Art. 133 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 34 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art133 · fonte del testo

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