Art. 301 c.p.c. — Morte o impedimento del procuratore

[1]Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

[2]In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

[3]Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 301 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    21 maggio 2026

    Poiché le norme sull'interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

    Art. 301 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10959/2026

    24 aprile 2026

    In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

    Art. 301 c.p.c. · Art. 302 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 323 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30721/2025

    21 novembre 2025

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

    Art. 301 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimento

    Rassegna di novembre 2025, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22714/2025

    6 agosto 2025

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l'evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo PEC, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo).

    Art. 301 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimento

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 90 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/2008

    Questione inammissibile
    16 maggio 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non include la cancellazione volontaria dall'albo di procuratore tra le ipotesi di interruzione del processo. Invero, premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione e non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, l'ordinanza di remissione si risolve nella irrituale richiesta di avallo di un indirizzo ermeneutico effettuata, oltretutto, in base ad una incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, in quanto il rimettente fa riferimento ad una sola pronuncia della Corte di cassazione, trascurandone altre e, in particolare, quella emessa dalle sezioni unite in sede di composizione di contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U., sentenza 21 novembre 1996, n. 10284) ed ulteriori decisioni a questa successive. - Sul principio secondo il quale una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione, v., citata, sentenza n. 379/2007, nonché ordinanze nn. 448 e 464/2007.

    Art. 301 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 178/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    Il diritto alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, implica l'effettiva assistenza tecnica e professionale della parte, ma non richiede che il processo debba essere interrotto in caso di rinuncia del difensore al mandato. Questa ipotesi, infatti, è regolata secondo i principi generali propri del rapporto di mandato per i quali la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante e l'inosservanza di questo obbligo è causa di responsabilità del rinunciante. Di conseguenza, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, cod. proc. civile, per il quale appunto la rinuncia al mandato non costituisce causa di interruzione del processo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

    Art. 301 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 8/1968

    Questione infondata
    14 marzo 1968

    La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norma di cui è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. (Questione già decisa con sent. n. 139/1967).

    Art. 305 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art301 · fonte del testo

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